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Vitivinicolo – Termini per la consegna ai distillatori dei sottoprodotti della vinificazione. Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 0597564 di modifica del DM 30 marzo 2023.

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Si fa riferimento al decreto ministeriale 30 marzo 2023 – pubblicato nella GURI n. 168 del 20 luglio 2023 – recante le disposizioni nazionali per l’applicazione dell’intervento di distillazione dei sottoprodotti della vinificazione.

In particolare, l’articolo 4 del decreto ministeriale ha stabilito i termini utili per la consegna delle vinacce e delle fecce di vino ai distillatori, indicazioni che tuttavia, come noto, sono preliminarmente regolamentate dalle disposizioni, gerarchicamente prevalenti, contenute nella legge 12 dicembre 2016, n. 238, c.d. Testo unico del vino (articolo 13).

Ciò premesso, con il decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 0597564 (che si allega alla presente Circolare) il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha inteso riformulare le disposizioni contenute al citato articolo 4, con l’obiettivo di armonizzarle con quanto riportato all’articolo 13 del Testo unico del vino.

Pertanto, alla luce della modifica intercorsa, devono essere considerati i seguenti termini di consegna:

a)      Per le vinacce, entro 30 giorni, elevati a 90 per i produttori di quantitativi inferiori a 1.000 ettolitri, dalla fine del periodo vendemmiale determinato ai sensi dell’articolo 10, commi 1[1] [ndr. 31 dicembre di ogni anno] e 4[2] della legge 12 dicembre 2016, n. 238;

b)      Per le fecce, entro il 31 luglio di ciascuna campagna, come stabilito all’articolo 14, comma 2, del Reg. (UE) 2019/934[3] e nel rispetto di quanto previsto all’articolo 13[4] della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

Si precisa, in tal senso, che tale termine deve essere riferito alle fecce non denaturate che, a norma dell’articolo 13, comma 5 del medesimo Testo unico del vino, devono essere denaturate, prima di essere estratte dagli stabilimenti enologici, con sostanza rivelatrice ai sensi del decreto interministeriale del 25 settembre 2017, n. 11294.

Per eventuali chiarimenti e necessità è possibile rivolgersi a Stefano Sequino scrivendo alla casella di posta sequino.s@confcooperative.it.


[1] «1. Il periodo entro il quale è consentito raccogliere le uve ed effettuare le fermentazioni e le rifermentazioni dei prodotti vitivinicoli è fissato dal 1º agosto al 31 dicembre di ogni anno».

[2] «4. Sono consentite, senza obbligo di comunicazione, al di fuori del periodo stabilito al comma 1, qualsiasi fermentazione o rifermentazione effettuata in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti, del mosto di uve parzialmente fermentato con una sovrappressione superiore a 1 bar e dei vini con la menzione tradizionale «vivace», quelle che  si verificano spontaneamente  nei vini imbottigliati, nonché quelle destinate alla produzione di particolari vini, ivi compresi i vini passiti e i vini senza IG purché individuati, con riferimento all'intero territorio nazionale o a parte di esso, con decreto annuale del Ministro, d'intesa con le Regioni e le province autonome interessate».

Da ultimo, il decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 0660654 ha stabilito, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del Testo unico del vino le deroghe alle fermentazioni e rifermentazioni al di fuori dal periodo vendemmiale per i vini Dop e Igp nonché per particolari vini compresi i passiti ed i vini senza indicazione geografica.

[3] Il Reg. (UE) 2019/934 stabilisce che (articolo 14, paragrafo 2) «il ritiro è effettuato senza indugio e al più tardi alla fine della campagna viticola nel corso della quale i sottoprodotti sono stati ottenuti, in conformità con la normativa vigente dell’Unione, in particolare per quanto riguarda la tutela dell'ambiente».

[4] Il Testo unico del vino (articolo 13) precisa che «la detenzione delle fecce non denaturate negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello dell'ottenimento».

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