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VINO

Vitivinicolo – Elenco degli ingredienti ed etichettatura nutrizionale. Pubblicazione del documento Q&A della Commissione europea e chiarimenti forniti dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità

Categorie: Circolari, Vino Tags:

 

Si informa che il 24 novembre u.s. sono state pubblicate dalla Commissione europea le domande e risposte (di seguito Q&A) sull’attuazione delle nuove disposizioni dell’UE in materia di etichettatura dei vini a seguito della modifica del Reg. (UE) 1308/2013 e del Reg. delegato (UE) 2019/33. Al riguardo, in vista dell’entrata in vigore degli obblighi di etichettatura alla data dell’8 dicembre p.v., il Dipartimento delle politiche europee e internazionali del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha diffuso in data 28 u.s. una nota di chiarimenti, finalizzata alla corretta ed uniforme applicazione della disciplina in materia di etichettatura.

Ciò premesso, tenendo conto dei temi di maggiore interesse e rimandando in ogni caso alla lettura dei citati documenti, che si allegano alla presente, si riportano di seguito alcune considerazioni sull’argomento.

 

1.      Modalità di esaurimento delle scorte

L’articolo 5, paragrafo 8, del Reg. (UE) 2021/2117 tiene conto, ai fini dell’esaurimento delle scorte, dei vini «prodotti» prima dell’8 dicembre 2023, data di applicazione dei nuovi obblighi, che – prescindendo dal loro stato fisico, cioè sfuso, confezionato non etichettato oppure confezionato già etichettato – potranno continuare a essere immessi sul mercato.

Sul punto il documento Q&A (cfr. domanda 4) precisa che «un prodotto vitivinicolo è considerato «prodotto» (ndr. quindi in deroga rispetto agli obblighi di etichettatura) quando soddisfa le caratteristiche e i requisiti di cui all’allegato VII, parte II, del regolamento OCM», cioè il Reg. (UE) 1308/2013. Al riguardo, tenendo conto della prossima applicazione della norma europea, i vini fermi ottenuti dalla corrente vendemmia e così formalmente classificati alla data del 7 dicembre p.v. – come anche indicato nella Circolare prot. n. 3739/SS/aa del 30 ottobre 2023 – sono sostanzialmente esonerati dall’indicazione dell’elenco degli ingredienti e delle informazioni nutrizionali in etichetta.

Per quanto riguarda invece i vini spumanti e frizzanti, come anticipato, la Commissione europea ha precisato che «la semplice vinificazione dei vini-base o la preparazione della partita prima dell’8 dicembre 2023 non giustificherebbero un’esenzione dall'etichettatura nutrizionale». Pertanto, un «vino spumante» può essere considerato «prodotto» dopo che la seconda fermentazione ha avuto luogo e il prodotto ha raggiunto il titolo alcolometrico e le condizioni di sovrappressione di cui all’allegato VII, parte II. Nel caso, ad esempio, del «vino spumante di qualità» (categoria 5), il vino deve possedere un titolo alcolometrico totale delle partite (cuvées) destinate all’elaborazione non inferiore a 9% vol e una sovrappressione non inferiore a 3,5 bar. Si ritiene che un tale approccio possa essere applicato anche alle altre categorie di spumanti e frizzanti indicate nel citato allegato VII, parte II, del Reg. (UE) 1308/2013.

Si rappresenta in tal senso che i requisiti, indicati per singola categoria di prodotto vitivinicolo, di cui all’allegato VII, parte II, del Reg. (UE) 1308/2013, non fanno riferimento – con la sola eccezione del vino nuovo ancora in fermentazione (categoria 2) – alla presenza/assenza delle fecce di vino nel prodotto, residuo che, come indicato nello stesso regolamento europeo[1], si deposita nei recipienti di cantina, oltre che dopo la fermentazione, anche durante l’immagazzinamento o dopo un trattamento autorizzato.

Si precisa altresì che tali prodotti – come confermato dal Ministero (v. nota allegata) – affinché possano essere considerati in deroga rispetto ai nuovi requisiti d’etichettatura, dovranno risultare in carico sul registro vitivinicolo alla data del 7 dicembre 2023, fermo restando il rispetto dei termini e delle modalità di registrazione previsti dalla regolamentazione europea e nazionale. In particolare, l’articolo 20 ai sensi del Reg. (UE) 2018/274 (articolo 20) stabilisce che le c.d. entrate (operazioni da tracciare con codice CASD) – che comprendono come è noto anche le movimentazioni interne che generano un nuovo carico, come, ad esempio, il passaggio da vino nuovo in fermentazione a vino – devono essere registrate entro il primo giorno lavorativo successivo a quello dell’operazione. Tale termine tuttavia, come anche confermato dal decreto ministeriale 20 marzo 2015, n. 293 (articolo 5), diventa di 30 giorni nel caso di soggetti che si avvalgono di contabilità computerizzata, a condizione che tale contabilità (c.d. gestionale aziendale) sia in grado di giustificare le operazioni e le giacenze non ancora registrate nel registro telematico e che sia garantito un adeguato controllo sulla base dei documenti c.d. giustificativi, presenti nello stabilimento ed esibiti al momento del controllo (v. paragrafo 2.7 della Guida alla tenuta del registro telematico[2]).

 

2.      Elenco degli ingredienti

Si riportano di seguito alcuni punti salienti delle linee guida della Commissione UE.

        i.            L’elenco degli ingredienti deve essere preceduto dal termine «ingredienti» (cfr. domanda 6)

      ii.            L’ingrediente principale può essere indicato con esattezza (uve, pigiate o meno, o mosto d’uva) ma è possibile sostituire tutte le indicazioni con il termine «uva»[3] (cfr. domanda 18)

    iii.            Devono essere indicati nell’elenco degli ingredienti

o   Gli additivi[4] e le sostanze enologiche inserite nella tabella 2 dell’allegato I, parte A, del Reg. delegato (UE) 2019/934 che devono essere indicati in etichetta utilizzando le denominazioni specifiche (colonna 1) o, in alternativa, i numeri E (colonna 2) (cfr. domanda 7)

o   I coadiuvanti tecnologici e qualsiasi altro ingrediente in grado di provocare allergie o intolleranze[5] utilizzato nel processo di produzione del prodotto e ancora presente nel prodotto finito, anche in forma alterata (cfr. domanda 8)

In particolare, se l’elenco degli ingredienti è riportato in etichetta, tutte le sostanze che provocano allergie o intolleranze devono essere indicate come ingredienti nell’elenco degli ingredienti e in evidenza attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per dimensioni, stile o colore di sfondo[6] (cfr. domanda 9)

Se, invece, l’elenco degli ingredienti è presentato per via elettronica (v. sezione 4 della presente Circolare), tutte le sostanze che provocano allergie o intolleranze devono essere indicate sulla confezione o sull’etichetta, precedute dalla parola «contiene», seguita dal nome della sostanza o delle sostanze[7] corrispondenti (cfr. domanda 9)

    iv.            È possibile indicare gli additivi nelle categorie «regolatori di acidità» e «agenti stabilizzanti» che sono simili o reciprocamente sostituibili, senza considerare un ordine specifico (cfr. domanda 15) utilizzando l’espressione «contiene (...) e/o», seguito da non più di tre additivi, se almeno uno di essi è presente nel prodotto finale[8] (cfr. domanda 7)

      v.            L’elenco riporta gli ingredienti in ordine decrescente di peso, come registrato al momento del loro impiego nel processo di produzione (cfr. domanda 6)

    vi.            Gli ingredienti che costituiscono meno del 2% del prodotto finito possono essere elencati in un ordine diverso dopo gli altri ingredienti[9] (cfr. domanda 6)

  vii.            Gli ingredienti devono essere indicati con il loro nome specifico, con le eccezioni previste dal Reg. (UE) 1169/2011 e dal Reg. delegato (UE) 2019/33, modificato dal Reg. (UE) 2023/1606 (ad esempio, «uva» con riferimento alla materia prima) (cfr. domanda 6)

viii.            Rientrano tra gli ingredienti i prodotti impiegati per l’arricchimento[10] (cfr. domanda 12) nonché il saccarosio[11] (cfr. domanda 13) mentre i lieviti, altri componenti o parti di lieviti – con l’eccezione della mannoproteina dei lieviti[12] – sono da considerare coadiuvanti tecnologici e quindi non devono essere elencati come ingredienti (cfr. domanda 14)

    ix.            Gli additivi che rientrano nella categoria «gas di imballaggio» possono essere sostituiti dall’indicazione «Imbottigliato in atmosfera protettiva» o «L’imbottigliamento può avvenire in atmosfera protettiva»[13], senza necessità di indicare separatamente i singoli additivi. Tale indicazione deve comparire nello stesso campo visivo dell’elenco degli ingredienti (cfr. domanda 16)

 

3.      Dichiarazione nutrizionale

Si riportano di seguito alcuni punti salienti delle linee guida della Commissione UE.

        i.             Il Reg. (UE) 1169/2011 stabilisce che se lo spazio lo consente, la dichiarazione nutrizionale deve essere presentata in formato tabulare con allineamento delle cifre mentre se lo spazio non consente la presentazione tabulare, è possibile utilizzare un formato lineare[14]. In tal senso le linee guida precisano che quando la dichiarazione nutrizionale è fornita per via elettronica, essa dovrebbe essere sempre presentata in formato tabulare con allineamento delle cifre, in quanto non ci sarebbero limitazioni di spazio (cfr. domanda 19)

      ii.            Gli elementi obbligatori della dichiarazione nutrizionale devono essere indicati nell’ordine indicato dal Reg. (UE) 1169/2011 (articolo 34) anche quando il loro tenore è pari a zero (cfr. domanda 20)

   iii.             Relativamente al calcolo dei valori nutrizionali, trattasi di valori medi, stabiliti sulla base[15]:

o   dell’analisi dell'alimento effettuata dal produttore

o   dei valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati; oppure

o   del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati

Il valore energetico deve essere calcolato utilizzando i coefficienti di conversione di cui all’allegato XIV del Reg. (UE) 1169/2011. Sul punto il Ministero (v. nota allegata) ha precisato che il calcolo del valore energetico dell’alcol (etanolo) fa riferimento al peso (g) e non al volume (ml) dell’alcol e che pertanto sarà necessario, prima di operare la conversione, moltiplicare il volume dell’alcol per la densità dello stesso (1 ml di alcol etilico=0,78 g di alcol etilico) (cfr. domanda 22)

    iv.            Per la dichiarazione nutrizionale le tolleranze sono definite nel Reg. (UE) 1169/2011, il quale specifica che il valore energetico e la quantità di sostanze nutritive dovrebbero essere indicati in etichetta come «valore medio». In tal senso, il Ministero ha precisato che rispetto alle tolleranze è possibile fare riferimento al documento predisposto dalla Commissione europea[16] (cfr. domanda 23)

 

Per quanto concerne il trasferimento delle informazioni di cui ai precedenti punti 2. e 3., la Circolare del Ministero ha fornito alcune indicazioni rispetto alla compilazione dei documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli. In particolare è stato chiarito quanto di seguito. 

a)      Per quanto riguarda il vino sfuso, qualora lo spazio nel documento di accompagnamento non sia sufficiente per riportare l’elenco degli ingredienti, sarà possibile allegare una scheda tecnica provvista di un rimando agli estremi del documento di accompagnamento. Analogamente, nel documento di accompagnamento si dovrà riportare un riferimento alla scheda tecnica allegata.

Relativamente alla dichiarazione nutrizionale, stante la sussistenza della sola deroga limitata al documento VI1[17], i documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli riconosciuti[18] dovranno riportare tutte le indicazioni obbligatorie, compresa la dichiarazione nutrizionale.

b)      Relativamente al prodotto imbottigliato, si premette che il Considerando 20) citato nelle premesse del Reg. delegato (UE) 2023/1606 specifica, nel primo periodo, che l’elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale costituiscono parte integrante della descrizione del prodotto nei documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli e che tali indicazioni “si applicano sia al vino trasportato sfuso sia ai prodotti vitivinicoli imballati ed etichettati”, affermazione che tuttavia non trova poi riscontro nell’articolato del Reg. (UE) 2023/1606.

In tal senso, il Ministero, con nota allegata del 28 u.s., ha precisato che tali informazioni obbligatorie di etichettatura possono non essere inserite nel documento di accompagnamento in quanto, essendo le informazioni obbligatorie riportate in etichetta, sono comunque disponibili alle autorità competenti[19].

In termini generali, si precisa comunque, come anche comunicato con Circolare prot. n. 2919/SS/aa del 3 settembre u.s., che le indicazioni fornite nelle premesse dei regolamenti europei – come dettato nella Guida pratica comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione per la redazione dei testi legislativi dell’Unione europea – hanno lo scopo di motivare “in modo conciso le norme essenziali dell’articolato, senza riprodurne o parafrasarne il dettato” e, continua la Guida (punto 10) – “non contengono enunciati di carattere normativo[20] o dichiarazioni di natura politica”.

 

4.      Etichettatura elettronica

        i.            Il Reg. (UE) 2021/2117 pone, quale uniche condizioni all’impiego dell’etichettatura elettronica, il divieto di raccogliere e tracciare i dati degli utenti, neanche in caso di consenso da parte dell’interessato (cfr. domanda 35), e che le informazioni d’etichettatura non figurino insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing. Il regolamento europeo tuttavia non specifica quali mezzi elettronici dovrebbero essere utilizzati per fornire la dichiarazione nutrizionale e l’elenco degli ingredienti off-label, né quali sono i tipi di accesso elettronici specifici per tali informazioni. Deve tuttavia essere sempre garantita – specificano le linee guida – la presenza di un punto di accesso “ben evidente in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile[21] nonché un accesso “facile, diretto e universale” alle informazioni, in modo comparabile alla presenza delle indicazioni sull’imballaggio o sull’etichetta apposta (cfr. domanda 26). Al riguardo, si specifica che anche i codici QR sono utilizzabili ai fini della fornitura delle informazioni sopra indicate (cfr. domanda 27).

      ii.            Come accennato, l’elenco degli ingredienti e l’etichettatura nutrizionale non devono figurare insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing. Per tale motivo, non è possibile presentare tali indicazioni nella pagina web dell’operatore (cfr. domanda 30) né rimandare al sito web di commercio elettronico (cfr. domanda 37). Così come, l’inserimento di un semplice indirizzo di un sito web stampato sull'etichetta non è in grado di soddisfare gli obblighi di etichettatura (cfr. domanda 33).

    iii.            È possibile creare un unico codice QR contenente il codice EAN e altri dati obbligatori, come l’elenco degli ingredienti e i valori nutrizionali ma occorre predisporre un’adeguata separazione delle informazioni tenendo conto del pubblico di destinazione che deve poter accedere immediatamente alle informazioni di propria pertinenza, esatte e non fuorvianti. In particolare, le linee guida precisano che l’utilizzo di un unico codice QR “non è vietato se garantisce, durante la scansione, una chiara distinzione tra le informazioni destinate rispettivamente ai consumatori e agli operatori commerciali”, ivi comprese, tra queste ultime, le informazioni EAN (cfr. domanda 32).

    iv.            Le informazioni obbligatorie di vini diversi, fornite per via elettronica, possono essere presentate sullo stesso sito, ma il link di ogni singola etichetta dovrebbe portare a visualizzare direttamente le informazioni specifiche afferenti a ciascun vino (cfr. domanda 34).

        v.            Le linee guida specificano che termini o simboli generici (come una «i») apposti sul QR-code non sono sufficienti per soddisfare gli obblighi d’etichettatura in quanto – precisa la comunicazione UE – “se sull’etichetta non figura un chiaro riferimento al contenuto delle informazioni fornite per via elettronica, il consumatore può difficilmente interpretare e comprendere la natura delle informazioni (obbligatorie o meno) contenute nel link”. Per i termini utilizzati, il loro regime linguistico è soggetto alle stesse norme delle altre indicazioni obbligatorie, cioè l’articolo 121[22] del Reg. (UE) 1308/2013 (cfr. domanda 38).

      vi.            Le informazioni obbligatorie fornite per via elettronica dovrebbero essere disponibili almeno durante il periodo di tempo in cui si prevede che una categoria specifica di prodotti vitivinicoli rimanga idonea al consumo in condizioni normali di conservazione, al fine di garantire l’accesso dei consumatori alle informazioni obbligatorie in qualsiasi momento durante il ciclo di vita previsto del prodotto (cfr. domanda 40).

 

In conclusione, si riportano due ulteriori chiarimenti forniti dal Ministero nella Circolare del 28 u.s., relativamente ai requisiti di etichettatura dei vini destinati all’esportazione e alle disposizioni sanzionatorie in caso di inadempienze ai nuovi obblighi di etichettatura.

Al riguardo, il Ministero ha precisato che nel caso di un vino esportato è possibile applicare una deroga[23] che, in caso di «manifesta incompatibilità tra le due normative» o di richiesta di differenti informazioni, consente di esonerare i prodotti esportati verso paesi terzi dall’etichettatura dei valori nutrizionali e della lista degli ingredienti e, in termini generali, di adattare il sistema di etichettatura al dettato normativo di un paese terzo di destinazione. Le linee guida precisano altresì che non si tratta di deroga generica ma che, invece, deve essere valutata di volta in volta sulla base della normativa vigente nel paese di destinazione.

Sul punto la normativa nazionale fa riferimento all’articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 13 agosto 2012[24].

Rispetto alle disposizioni sanzionatorie, il Ministero ha precisato che il mancato rispetto delle disposizioni dell’articolo 119 del Reg. (UE) 1308/2013 – Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione III del citato regolamento europeo – nonché delle disposizioni del Reg. delegato (UE) 2019/33 inerenti alla lista degli ingredienti ed alla dichiarazione nutrizionale, comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 74, comma 1[25], della legge 12 dicembre 2016, n. 238, c.d. Testo unico del vino.

Stante l’importanza del tema in oggetto si confida in una rapida condivisione della presente Circolare alle cantine cooperative associate.

In ultimo, fermo restando che il tema sarà oggetto di ulteriori valutazioni – i cui aggiornamenti saranno tempestivamente comunicati – si rappresenta che per eventuali chiarimenti e necessità è possibile rivolgersi a Stefano Sequino scrivendo alla casella di posta sequino.s@confcooperative.it.



[1] v. allegato II, parte IV, punto 8) del Reg. (UE) 1308/2013.

[2] 1 (sian.it) (v. paragrafo 2.7 a pagina 19 della Guida).

[3] v. articolo 48 bis, paragrafo 1, del Reg. delegato (UE) 2019/33.

[4] Gli additivi alimentari sono considerati un «ingrediente» come previsto dal Reg. (UE) 1169/2011 (articolo 2, paragrafo 2, lettera f), definito come «qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata; i residui non sono considerati come ingredienti».

A norma dell’articolo 20, lettera b) dello stesso regolamento europeo, gli additivi alimentari e gli enzimi utilizzati come coadiuvanti tecnologici non devono essere inclusi nell'elenco degli ingredienti.

[5] v. articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del Reg. (UE) 1169/2011.

Inoltre l’articolo 41 del Reg. delegato (UE) 2019/33 stabilisce i termini che devono essere utilizzati per l’etichettatura di determinate sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze per quanto riguarda i solfiti, le uova e i prodotti a base di uova e il latte e i prodotti a base di latte.

[6] v. articolo 21, paragrafo 1, del Reg. (UE) 1169/2011.

[7] v. articolo 41, articolo 48-bis, paragrafo 4, e allegato I del Reg. delegato (UE) 2019/33, come modificato dal Reg. delegato (UE) 2023/1606.

[8] v. articolo 48 bis, paragrafo 5, del Reg. delegato (UE) 2019/33, come modificato dal Reg. delegato (UE) 2023/1606.

[9] v. allegato VII, parte A, punto 6, del Reg. (UE) 1169/2011.

[10] v. articolo 48 bis, paragrafo 2, del Reg. delegato (UE) 2019/33, come modificato dal Reg. delegato (UE) 2023/1606.

[11] v. allegato VII, parte B, del Reg. (UE) 1169/2011 che consente di designare «tutti i tipi di saccarosio» con la denominazione «zucchero».

[12] v. allegato I, parte A, tabella 2, del Reg. delegato (UE) 2019/934.

[13] v. articolo 48 bis, paragrafo 6, del Reg. delegato (UE) 2019/33, come modificato dal Reg. delegato (UE) 2023/1606.

[14] v. articolo 34 del Reg. (UE) 1169/2011.

[15] v. articolo 31 del Reg. (UE) 1169/2011.

[17] Il Reg. delegato (UE) 2023/1606 stabilisce l’obbligo di indicare, limitatamente al documento VI1 di cui all’articolo 20 del Reg. (UE) 2018/273, la sola lista degli ingredienti. Pertanto, unicamente nel citato documento, è possibile non riportare la dichiarazione nutrizionale.

[18] v. articolo 10 del Reg. (UE) 2018/273.

[19] L’articolo 10, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2018/273 stabilisce che «I documenti di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), riportano le informazioni di cui alla sezione A dell'allegato V, oppure permettono alle autorità competenti di accedere a tali informazioni».

[20] Tale orientamento è stato ripreso dalla Cass. sez. V, Ord. 7 marzo 2022, n. 7280, che, in tema di interpretazione delle fonti del diritto unionale, precisa che i “Considerando” riportati in un Regolamento (UE), come chiarito dalla Guida pratica comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione per la redazione dei testi legislativi dell’Unione europea, svolgono la funzione di spiegare le ragioni dell’intervento normativo e ne integrano la “concisa motivazione”, ma non contengono enunciati di carattere normativo (massima ufficiale Ced Cass. Rv. 664097 – 01). Ciò in coerenza con quanto stabilito dalla Corte di Giustizia che ha precisato che i “Considerando” non possono contenere disposizioni normative (“the preamble to a Community act has no binding legal force and cannot be relied on as a ground for derogating from the actual provisions of the act in question”) (CGUE, 19 novembre 1998, C162/97, Nilsson).

[21] v. articolo 13, paragrafo 1, del Reg. (UE) 1169/2011.

[22] l’articolo 121 stabilisce che «Le indicazioni obbligatorie e facoltative di cui agli articoli 119 e 120, se espresse in parole, figurano in una o più delle lingue ufficiali dell’Unione».

[23] prevista all’articolo 42 del Regolamento (UE) n. 2019/33

[24] L’articolo 2, comma 1, specifica che la deroga alle norme di etichettatura, esclusivamente ai fini dell’esportazione dei prodotti vitivinicoli, è consentita ai produttori interessati, limitatamente alle indicazioni obbligatorie richieste dalla normativa del paese terzo di destinazione e che devono essere debitamente documentate su richiesta degli Organi di controllo.

[25] L’articolo 74, relativo alle violazioni in materia di designazione e di presentazione, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, stabilisce che «Fatte salve le norme sulla protezione dei vini a DO e IG e sulle relative menzioni di cui ai commi 2, 3 e 4, chiunque detiene o vende prodotti in violazione delle disposizioni previste dalla parte II, titolo II, capo I, sezione 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, dalle relative norme di applicazione dell'Unione europea, dalla presente legge e dai decreti ministeriali attuativi in materia di designazione, denominazione e presentazione dei prodotti vitivinicoli, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 5.000 euro».


 

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