FEDAGRIPESCA
 

le Circolari

Vitivinicolo – Elenco degli ingredienti e dichiarazione nutrizionale. Definizione di vino «prodotto» ai fini delle modalità di smaltimento delle scorte.

Categorie: Circolari Tags:

In riferimento a quanto comunicato la Circolare prot. 2785/SS/aa del 3 agosto u.s., si informa che in data 24 ottobre u.s. – a seguito di un ulteriore confronto con i servizi della Commissione europea – sono state fornite le seguenti indicazioni rispetto all’argomento in oggetto.

Si rammenta che con la rettifica al Reg. (UE) 2021/2017, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L192/34 del 31 luglio u.s., è stato stabilito che le modalità di esaurimento delle scorte dei vini e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui all’articolo 5, paragrafo 8, del Reg. (UE) 2021/2117, devono considerare i vini «prodotti» prima dell’8 dicembre 2023 – data di applicazione dei nuovi obblighi d’etichettatura – che pertanto potranno continuare a essere immessi sul mercato fino all’esaurimento delle scorte prescindendo dal loro stato fisico, cioè sfuso, confezionato non etichettati oppure confezionato già etichettato.

Ciò premesso, fermo restando che l’attuale impostazione consente, tenendo conto della data dell’8 dicembre 2023, di esonerare i vini fermi[1] ottenuti dalla corrente vendemmia dall’indicazione dell’elenco degli ingredienti e delle informazioni nutrizionali in etichetta, sussiste – come già anticipato – una problematica per i vini spumanti e frizzanti elaborati successivamente alla data dell’8 dicembre 2023, sebbene ottenuti dai vini fermi ottenuti prima di tale data che, come tali, rientrano nel campo di applicazione della deroga rispetto ai nuovi obblighi di etichettatura.

In tal senso, la Commissione europea – attraverso il documento Q&A sull’attuazione delle nuove disposizioni dell’UE in materia di etichettatura dei vini a seguito della modifica del Reg. (UE) 1308/2013 e del Reg. delegato (UE) 2019/33 (versione del 24 ottobre u.s.), che sarà pubblicato a fine novembre p.v. – ha confermato che un prodotto vitivinicolo è considerato «prodotto» quando soddisfa le caratteristiche e i requisiti di cui all’allegato VII, parte II, del Reg. (UE) 1308/2013, anche attraverso l’applicazione, se del caso, delle pratiche enologiche autorizzate di cui all’articolo 80 e all’allegato VIII dello stesso regolamento. Nel caso di un «vino spumante» ottenuto mediante una seconda fermentazione alcolica, esso – a parere della Commissione europea – può essere considerato «prodotto» solo dopo che la seconda fermentazione ha avuto luogo e il prodotto ha raggiunto il titolo alcolometrico e le condizioni di sovrappressione previste dall’allegato VII, parte II, del Reg. (UE) 1308/2013. Al riguardo, la Commissione ha precisato che «la semplice vinificazione dei vini base o la preparazione della partita prima dell’8 dicembre 2023 non giustificherebbero un’esenzione dall’etichettatura nutrizionale».

Si ritiene che tale principio generale trasferito dalla Commissione sia applicabile ai vini spumanti di cui ai punti 4, 5, 6 e 7 dell’allegato VII, parte II del Reg. (UE) 1308/2013 nonché ai vini frizzanti (punti 8 e 9).

Per quanto riguarda i vini importati, il documento ha chiarito che i vini importati prima dell’8 dicembre 2023 sono considerati «prodotti» e pertanto esentati dall’indicazione dell’elenco degli ingredienti e delle informazioni nutrizionali in etichetta.

Tenendo conto della rilevanza delle informazioni rispetto alla prossima alla data dell’8 dicembre p.v. di applicabilità delle informazioni d’etichettatura obbligatorie, si confida nella tempestiva comunicazione alle cantine cooperative associate.

Per eventuali chiarimenti e necessità è possibile rivolgersi a Stefano Sequino scrivendo alla casella di posta sequino.s@confcooperative.it.



[1] Fermo restando il termine per la presentazione delle dichiarazioni di produzione entro il 15 dicembre, che deve tener conto dei prodotti della  vinificazione detenuti in cantina con riferimento al 30 novembre (v. Circolare prot. 3281/SS/is del 29 settembre u.s.), si ritiene necessario, al fine di assicurare un’adeguata tracciabilità nel registro telematico di cantina, prendere in carico i vini fermi ottenuti dalla vendemmia corrente prodotti prima dell’8 dicembre 2023.

Tag:

Documenti da scaricare