Si informa che in Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020, è stata pubblicato il provvedimento di cui all’oggetto (All.1). Il Decreto Legge dovrà essere convertito in legge ed è quindi passibile di modifiche da parte del Parlamento.
Di seguito segnaliamo le disposizioni principali di specifico interesse per il settore agricolo e agroalimentare, rinviando per l’esame di altre disposizioni più generali, alle comunicazioni effettuate dalla Confederazione.
L’articolo 10 è quello dedicato alla proroga dei termini di competenza del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
In tale articolo viene prorogato al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale gli organismi avente natura pubblica di controllo e certificazione dei vini DOP e IGP, devono essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e in ogni caso alla sua versione più aggiornata (comma 1).
Vengono prorogati i contratti a tempo determinato dei dipendenti dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (commi 2 e 3).
Si interviene a prorogare l’esenzione di antimafia per coloro che usufruiscono di fondi europei fino alla soglia di 25.000 euro. Si modifica l’articolo 24, comma 1-bis, del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, prevedendo la proroga del termine di efficacia dell’esonero dall’obbligo di deposito di documentazione di cui all’articolo 83, comma 3-bis, e dall’acquisizione dell’informativa di cui all’articolo 91, comma 1-bis, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fino al 31 dicembre 2021 (comma 4).
Si prescrive la proroga della disposizione che prevede la sospensione di tutti i procedimenti che abbiano quale effetto quello di ottenere il soddisfacimento, nei confronti dei soggetti
beneficiari degli aiuti alla riconversione degli zuccherifici, del diritto di rivalsa dello Stato per l’obbligazione discendente dalla decisione di esecuzione della Corte di Giustizia Europea, fino all’accertamento definitivo dell’obbligo a carico dei predetti beneficiari e comunque sino al 31 marzo 2021 (comma 5).
Al comma 6 del provvedimento in oggetto riconosce agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni aventi diritto all’esonero contributivo per il mese di novembre 2020 e per il mese di dicembre 2020, nella misura prevista rispettivamente dagli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (c.d. Decreto Legge ristori convertito in legge), la sospensione della rata contributiva in scadenza il 16 gennaio 2021 fino alla data in cui l’ente previdenziale abbia completato la nuova tariffazione degli importi contributivi dovuti dai soggetti che hanno richiesto l’applicazione del suddetto esonero contributivo e comunque non oltre il 16 febbraio 2021. La disposizione in oggetto persegue il fine di consentire che la rideterminazione degli importi dovuti venga effettuata dall’ente previdenziale, sulla base delle istanze obbligatorie presentate dai contribuenti.
Si segnala, infine, che all’articolo 15, comma 6, del provvedimento in oggetto viene prorogato al 31 dicembre 2021 l’entrata in vigore l’obbligo di indicazione nelle etichette le indicazioni per il consumatore in merito alla corretta gestione dell’imballo come rifiuto.
Si allega alla presente il testo del decreto legge in oggetto e si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento.