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politiche COMUNITARIE e INTERNAZIONALI

Etichettatura dei prodotti alimentari - revisione delle norme sulle informazioni fornite ai consumatori

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Nell’ambito della “Farm to Fork” la Commissione Europea ha inteso proporre un sistema di etichettatura nutrizionale obbligatorio, armonizzato a livello comunitario, che dovrebbe essere adottato entro la fine del 2022.

A tal fine è stata avviata una valutazione di impatto aperta ai commenti per 6 settimane, con scadenza mercoledì 3 febbraio p.v.

L’obiettivo è garantire migliori informazioni sull'etichettatura per aiutare i consumatori a compiere scelte alimentari più sane e sostenibili e a combattere gli sprechi alimentari, proponendo di:

  •  introdurre un'etichettatura nutrizionale obbligatoria sulla parte anteriore dell'imballaggio;
  • ampliare le informazioni obbligatorie sull'origine o sulla provenienza per taluni prodotti;
  • rivedere le norme dell'UE sull'indicazione della data (le date indicate con le diciture "da consumare entro" e "da consumare preferibilmente entro").

A tal proposito, la Federazione ha predisposto alcune osservazioni, riportate di seguito, al fine di poter influire sul decisore politico.

Nel documento che descrive la valutazione di impatto iniziale, sono proposte 4 opzioni di etichettatura nutrizionale, delle quali sicuramente la preferibile è l’opzione 1 per i seguenti motivi: 

  • Fornisce al consumatore una informazione chiara e specifica dei singoli nutrienti in rapporto alla assunzione giornaliera di riferimento e, pertanto, rimane aderente allo scopo della normativa in materia etichettatura dell’alimento, che è quello di dare informazioni sulle caratteristiche nutrizionali dell’alimento e non di fornire indicazione sull’effetto salutistico dell’alimento nel suo complesso.
  • Ha una funzione educativa e consente al consumatore di fare la scelta migliore per la sua dieta personale che deve essere completa e calibrata sulle proprie caratteristiche (età, sesso, stile di vita, particolari condizioni di salute, etc..) al contrario di quanto avviene nelle opzioni 3 e 4 che danno un giudizio generico, superficiale e complessivo sull’alimento sulla base di non meglio definiti criteri e che potrebbero portare un individuo a seguire una dieta carente di elementi nutrizionali di cui ha necessità;
  • È trasparente in quanto fornisce puntuali informazioni sulle caratteristiche dei singoli nutrienti e quindi consente al consumatore di comprendere la quantità giusta di consumo di un alimento per una dieta equilibrata al contrario delle etichette di cui alle opzioni 3 e 4 che ingenerano la convinzione nel consumatore che di un alimento di colore “verde” se ne possa alimentare in abbondanza, con il rischio di seguire diete sbagliate;
  •  Non è discriminatoria al contrario delle tipologie di cui alle opzioni 3 e 4 che penalizzano tutti quei prodotti di qualità che hanno normative verticali o disciplinari di produzione (DOP, IGP, STG), e per i quali la ricetta di produzione è bloccata e non possono quindi essere oggetto di riformulazione.

Qualora venisse adottata una delle opzioni 3 o 4 si causerebbe un grave danno economico a quelle filiere agricole e alimentari che producono prodotti di qualità peraltro tutelati proprio dal medesimo legislatore comunitario.

In merito, invece, alla estensione dell’indicazione obbligatoria dell’origine su determinati prodotti alimentari (latte, latte usato come ingrediente, carne usata come ingrediente, carne di coniglio e selvaggina, riso, grano duro per la pasta, patate e pomodoro utilizzati in alcuni prodotti a base di pomodoro), contenuta nella valutazione, ci esprimiamo favorevolmente.

È necessario, infatti, dare una regola uniforme per tutti gli Stati membri ed evitare che vi siano regole diverse tra Stato e Stato all’interno del mercato unico europeo. I costi che le imprese sostengono per etichettare i prodotti alimentari sono molto alti e dover fare etichette diverse a seconda della destinazione finale del prodotto alimentare espone le aziende ad ingiustificati costi. Inoltre, una norma solo nazionale espone gli operatori di quel determinato Paese a forme di concorrenza sleale verso altri operatori che producono in Paesi diversi nei confronti dei quali tali regole non si applicano.

Le regole applicative sull’obbligo dell’etichettatura sull’origine di alcuni alimenti devono essere semplici e certe, in particolare per tutti quei prodotti composti da più materie prime per i quali spesso l’individuazione dell’ingrediente principale non è agevole. Al contrario, delle regole complesse e di difficile applicazione espongono le imprese ad errori per dubbi interpretativi che possono creare danni economici e/o di immagine ed essere mal interpretati dal consumatore.

Inoltre, nei prodotti alimentari che si compongono di una miscela della medesima materia prima proveniente in minima parte da Paesi UE e prevalentemente da Paesi Terzi, è importante che sia indicato in etichetta l’origine extra UE della materia prima.

Resta fermo che l’obbligo di indicare in etichetta l’origine della materia prima, non deve riguardare le produzioni di qualità (DOP, IGP, STG) che adottano particolari disciplinari di produzione.

Infine, per quanto riguarda il livello di indicazione dell’origine della materia prima, si ritiene opportuno indicare l’origine della materia prima a livello UE non UE lasciando facoltà all’operatore di determinare, in maniera alternativa, l’origine a livello di Stato Membro e/o Paese terzo ovvero a livello regionale.

Si invitano, pertanto, i territori a diffondere la presente comunicazione alle cooperative agricole associate, con preghiera di partecipare alla consultazione inserendo un commento analogo a quanto sopra riportato al seguente link:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12749-Revision-of-food-information-to-consumers
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