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politiche COMUNITARIE e INTERNAZIONALI

Pac - Modifica del decreto 23 dicembre 2022, n. 660087, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021

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È stato reso disponibile sul sito del Ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare e forestale, il decreto ministeriale di modifica del decreto del 23 dicembre scorso che ha dettato le disposizioni per l’accesso ai pagamenti diretti della PAC (vedi Circolare del 9 gennaio 2023).

Le principali novità introdotte riguardano:

-          la definizione di “terreno a riposo”: è stato precisato che si intende come terreno a riposo un seminativo ritirato per il periodo di sei mesi compreso tra il 1° gennaio ed il 30 giugno dell’anno della domanda. Prima non era precisato il periodo, ma i sei mesi potevano essere fissati liberamente;

-          l’Ecoschema 1: è stata precisata l’applicazione dell’accesso ai due livelli dell’ecoschema, ai quali, alternativamente, l’agricoltore può aderire per ciascun allevamento, specie animale, orientamento produttivo o gruppi di animali del medesimo orientamento produttivo. È stato inoltre precisato che per l’accesso al secondo livello dell’ecoschema 1 per l’anno di domanda 2023 l’impegno si considera soddisfatto con la richiesta di adesione al SQNBA da perfezionare entro la data di presentazione della domanda e con il controllo dell’attività di pascolamento secondo quanto indicato all’articolo 3, lettera h) del decreto Masaf del 23 dicembre scorso.

 

Sono inoltre stati precisati i criteri di assegnazione dell’aiuto in caso di affidamento del bestiame per il pascolo specificando che, nel caso di affidamento del bestiame ad un detentore temporaneo per il pascolo, il pagamento è eseguito con priorità al detentore principale privilegiando il detentore principale;

-          l’Ecoschema 4 - Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento: è stato modificato il periodo di controllo del rispetto dell’avvicendamento che è ora previsto dal 15 maggio (invece del 1° giugno) al 30 novembre dell’anno di presentazione della. È stato altresì integrato l’elenco delle “colture da rinnovo” (allegato VIII del decreto Masaf del 23 dicembre 2022) aggiungendo anche le coltivazioni di pisello, fagiolo e cece.

-          Pagamenti accoppiati per la colza e girasole: è stato precisato che il premio spetta anche per le produzioni impegnate in contratti di fornitura con le “imprese di prima trasformazione”.

È possibile consultare il testo completo al seguente link:

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19454

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