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Pac - Pubblicata la Circolare 26882.2023 del 12 aprile 2023 relativa alla domanda unica di pagamento– requisiti e livello minimo di informazioni

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Si informa, per opportuna conoscenza, che è stata pubblicata sul sito di AGEA la Circolare 26882.2023 del 12 aprile 2023 “Disciplina relativa alla domanda unica di pagamento a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 – requisiti e livello minimo di informazioni”.

La Circolare disciplina la domanda unica di pagamento, ovvero l’atto amministrativo attraverso il quale gli agricoltori possono richiedere il pagamento degli aiuti diretti finanziati nell’ambito del Fondo FEAGA per l’anno 2023.

Costituisce onere dell’agricoltore, prima di presentare la domanda unica, costituire/aggiornare/ validare il proprio fascicolo aziendale.

Gli interventi richiedibili con la domanda unica sono i seguenti:

a) il sostegno di base al reddito per la sostenibilità;

b) il sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;

c) il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;

d) i regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali, articolati nei cinque ecoschemi;

  

 e) il sostegno accoppiato al reddito, articolato nei seguenti settori: latte; carni bovine; carni ovine e caprine; frumento duro; semi oleosi: colza e girasole (esclusa la coltivazione di semi di girasole da tavola); riso; barbabietola da zucchero; pomodoro destinato alla trasformazione; olio d’oliva; agrumi; colture proteiche comprese le leguminose.

 

I requisiti minimi generali per l’ottenimento del pagamento della domanda unica sono:

• Essere agricoltore in attività (vedi circolare AGEA prot. n. 12874 del 22 febbraio 2023)

• Dimensione minima di una parcella oggetto di domanda d’aiuto: 0,02 ettari

• Importo complessivo da corrispondere non inferiore a € 300,00 per i pagamenti diretti

Inoltre, relativamente agli interventi basati sugli animali, le informazioni relative ai capi sono desunte dalla banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN). Tutti gli animali del beneficiario rilevanti per un intervento sono così considerati come inclusi in domanda e potenzialmente ammissibili. Pertanto, al fine di garantire la correttezza dei pagamenti da eseguire per gli interventi basati sugli animali, costituisce onere dell’allevatore aggiornare/integrare/correggere le informazioni presenti nella BDN e quelle utilizzate dall’applicativo Classyfarm entro il 31 dicembre dell’anno di domanda.

La domanda unica costituisce altresì domanda di adesione al Fondo Agricat e alla relativa copertura mutualistica, in quanto il prelievo nella misura del 3% costituisce versamento della quota a carico dell’agricoltore partecipante.

Per quanto riguarda l’adesione agli Eco-schemi, l’allevatore può aderire all’Ecoschema 1 livello 1 per ciascun allevamento, specie animale, orientamento produttivo o alternativamente al livello 2, al quale è possibile aderire anche con gruppi di animali del medesimo orientamento produttivo del livello 1 con l’indicazione in domanda delle specie allevate; per gli altri 4 ecoschemi l’agricoltore dovrà inserire in domanda la dichiarazione degli ettari ammissibili sui quali l’agricoltore assume l’impegno.

Relativamente al Sostegno accoppiato al reddito, per la misura per girasole e colza l’agricoltore ha l’obbligo di allegare i contratti di fornitura con un’industria di trasformazione, sementiera o mangimistica, comprese le imprese di prima trasformazione.

 

Qualora non fosse stato ancora stipulato il predetto contratto, deve essere allegato l’impegno alla stipula dello stesso entro le tempistiche che saranno definite dall’Organismo di coordinamento nella specifica circolare relativa al sostegno accoppiato al reddito.

Per la misura barbabietola da zucchero sussiste l’obbligo di allegare i contratti di fornitura stipulati con un’industria saccarifera.

Per la misura pomodoro da trasformazione l’agricoltore ha l’obbligo di allegare l’impegno di coltivazione in essere con l’organizzazione dei produttori a cui l’agricoltore aderisce.

Per la misura olio di oliva prodotto secondo disciplinari di produzione ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012 sussiste l’obbligo di dichiarare l’adesione al sistema dei controlli previsto per la relativa produzione DOP/IGP.

Per la misura agrumeti specializzati è previsto l’obbligo di dichiarare l’adesione al sistema dei controlli previsto per la relativa produzione DOP/IGP o l’impegno di conferimento in essere tra l’agricoltore e la propria associazione.

In riferimento alla tempistica di presentazione, la domanda unica di pagamento dovrà essere presentata all’Organismo pagatore competente per il fascicolo aziendale dell’agricoltore entro il 15 maggio 2023.

Si allega, per un pronto riscontro, il testo completo della Circolare 26882.2023.
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