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politiche COMUNITARIE e INTERNAZIONALI

Pac – Pubblicata la Circolare Agea “Regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali (eco-schema 1) - Disciplina a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 nell’ambito dei pagamenti diretti”

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Si informa, per opportuna conoscenza, che è stata pubblicata la Circolare Agea “Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (eco-schema 1) - Disciplina a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 nell'ambito dei pagamenti diretti”.

La Circolare definisce i criteri di ammissibilità, di controllo e le modalità di presentazione dell’Eco-schema 1, che si articola su due livelli, ai quali, alternativamente, l’agricoltore può aderire per ciascun allevamento, specie animale, orientamento produttivo o gruppi di animali del medesimo orientamento produttivo.

 

In particolare:

 

-per il Livello 1 “riduzione dell’antimicrobico resistenza”, l’allevatore si impegna alla riduzione dell’uso degli antimicrobici veterinari, quantificata attraverso lo strumento ClassyFarm, suddividendo le aziende zootecniche in classi rispetto ai 6 quattro quartili della distribuzione rispetto alla mediana regionale del valore della dose definita giornaliera (DDD).

Il pagamento spetta agli allevamenti che alla fine del periodo di osservazione (1° gennaio - 31 dicembre), rispetto alla distribuzione della mediana calcolata per l’anno precedente, rientrano nelle seguenti soglie:

a) i valori DDD sono mantenuti entro il valore definito dalla mediana; b) i valori DDD sono mantenuti entro il valore soglia identificato dal terzo quartile, ma lo riducono del 20%; c) i valori DDD passano dal quarto al terzo quartile con una riduzione di almeno il 10%. Sono ammissibili anche gli allevamenti che passano sotto la mediana provenendo dal 3° quartile, qualunque sia la loro riduzione percentuale di farmaco.

Il rispetto dell’impegno è verificato con riferimento a ciascun orientamento produttivo e categoria e le UBA premiabili sono calcolate come media annuale dei capi per ciascun orientamento e categoria, applicando la tabella di conversione contenuta nell’allegato II del DM 23 dicembre 2022 n. 660087. Per l’anno 2023 il rispetto dell’impegno è verificato con riferimento a ciascun orientamento produttivo.

  

 I dati relativi agli allevamenti, agli orientamenti produttivi, ai relativi capi animali, alle UBA premiabili e necessari per il pagamento del livello 1 sono desunti da ClassyFarm e dalla BDN al 31 dicembre dell’anno di domanda. Conseguentemente, entro la medesima data, gli agricoltori devono provvedere ad eseguire, ove necessario, le opportune correzioni/aggiornamenti delle informazioni presenti in BDN nonché delle ricette e del Registro dei trattamenti.

 

-Per il Livello 2 “adesione al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA) con Pascolamento”, l’allevatore si impegna ad aderire al SQNBA nel rispetto degli impegni previsti dal relativo disciplinare con ricorso al pascolo, controllati e attestati dai rispettivi Organismi di Controllo.

Con riferimento alla sola campagna 2023, l’impegno si considera soddisfatto con la richiesta di adesione al sistema di qualità (SQNBA) da perfezionare entro la data ultima di presentazione della domanda unica e con il controllo dell’attività di pascolamento. L’impegno di adesione si considera comunque soddisfatto con specifica richiesta di adesione inserita nella domanda unica, cui dovrà far seguito obbligatoriamente l’effettiva adesione presso il competente Organismo di certificazione non appena verranno resi disponibili i sistemi di registrazione e comunque nei termini che verranno indicati con apposita circolare di Agea Coordinamento.

La Circolare chiarisce inoltre che la richiesta di adesione inserita in domanda unica comporta che l’agricoltore si impegni anche alla riduzione degli antibiotici nella stessa misura prevista per l’adesione al Livello 1.

Al riguardo occorre precisare che la richiesta di adesione al SQNBA, che costituisce condizione necessaria per l’accesso al Livello 2, comporta che l’allevatore si impegni anche alla riduzione degli antibiotici nella stessa misura prevista per l’adesione al Livello 1. Pertanto, al fine di evitare un doppio finanziamento per il medesimo impegno, vietato dalla Regolamentazione UE, ciascun capo animale può dare luogo esclusivamente ad un unico pagamento. Conseguentemente, nel solo caso in cui l’agricoltore intenda aderire, oltre che al Livello 1, anche al Livello 2 con gruppi di animali del medesimo orientamento produttivo del livello 1, occorre demarcare correttamente i capi animali che determinano le UBA premiabili sul Livello 1 da quelli che determinano le UBA premiabili sul Livello 2.

Ai fini della verifica del carico UBA/ha ai sensi dell’articolo 3, lettera h), del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, è altresì necessario che il beneficiario del premio che ha assunto l’impegno abbia la disponibilità, sulla base di idoneo titolo di conduzione, di superficie ammissibile dichiarata a pascolo nella domanda unica. Il premio del Livello 2, pertanto, nell’annualità 2023 è erogabile esclusivamente nei confronti dei richiedenti che hanno rispettato gli impegni di riduzione del farmaco previsti al livello 1, che risultano detentori di capi animali nelle forme riconosciute (detentore, responsabile del pascolo, ecc.) e che detengono superfici ammissibili a pascolo sulle quali è esercitata l’attività di pascolamento, in conformità di quanto previsto dall’articolo 3, lettera h), del DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

In allegato si riporta la Circolare in oggetto
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