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politiche COMUNITARIE e INTERNAZIONALI

PAC – Disposizioni nazionali relative ai controlli su interventi a superficie o UBA del Piano strategico PAC

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Si informa che è di prossima pubblicazione il DM “Controlli SIGC” n. 410739 del 04.08.2023, recante disposizioni relative ai controlli degli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC), compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità. 

Il DM stabilisce, in primis, le modalità di svolgimento dei controlli relativi agli obblighi di condizionalità rafforzata, ed in particolare:

− l’autorità competente per l’applicazione del sistema di controllo della condizionalità rafforzata;

− le modalità di svolgimento dei controlli relativi agli obblighi di condizionalità rafforzata;

− il ruolo del monitoraggio satellitare in ambito di condizionalità rafforzata;

− il ruolo degli organismi di controllo specializzati;

− le procedure per la selezione del campione;

− il dimensionamento minimo del campione di controllo;

− le modalità di revisione annuale del sistema di controllo e l’adeguamento dei campioni. 

In particolare, il sistema di controllo della condizionalità realizzato dalle Autorità Competenti si potrà

articolare in alcuni o tutti i seguenti elementi che concorrono a garantire la verifica della conformità

sull’insieme dei requisiti e delle norme:

a) sistema di monitoraggio satellitare (Area Monitoring System), utilizzato per la verifica di una parte dei requisiti territoriali;

b) sistema di controllo a campione per telerilevamento, per la restante parte dei requisiti territoriali per i quali l’AMS non è applicabile;

c) sistema di controllo in loco presso le superfici condotte dall’azienda soggetta al rispetto dei requisiti e delle norme di condizionalità;

d) sistema di controllo integrato presso i centri aziendali, per la verifica dei Criteri di Gestione Obbligatori relativi ai requisiti di natura agricola e ambientale;

e) sistema di controllo presso gli allevamenti, per la verifica dei Criteri di Gestione Obbligatori relativi ai requisiti di natura sanitaria veterinaria e del benessere animale; 

f)  sistema di controllo tramite l’applicazione dei “Piani di monitoraggio”, per quanto attiene gli obblighi di condizionalità riferiti alla Direttiva 96/22/CE – sostanze ormonali, ai sensi dell’articolo 83, comma 6, lettera e) del regolamento (UE) n. 2021/2116.

 

A seconda dei sistemi di controllo utilizzati per l’effettuazione delle verifiche è possibile avvalersi, oltre che del sistema integrato di gestione e controllo, dei seguenti strumenti:

a) utilizzo di appositi registri delle pratiche agronomiche, zootecniche, sanitarie e ambientali, ove applicabili;

b) utilizzo di nuove tecnologie, quali le fotografie geolocalizzate, o di altre prove pertinenti, incluse le prove documentali fornite dal beneficiario su richiesta dell’Organismo Pagatore che possano consentire di trarre conclusioni definitive. 

La gestione del preavviso nell’esecuzione dei controlli, stabilito all’articolo 5-bis, prevede: 

− i controlli in loco sulle condizioni di ammissibilità degli interventi basati sulle superfici e sui capi

animali e i controlli di condizionalità sono di norma svolti senza preavviso, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia; 

− nel caso in cui sia necessario che i controlli siano preceduti da un preavviso, esso è strettamente

limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni. Tuttavia, per i controlli

in loco relativi agli interventi connessi agli animali, il preavviso non può essere superiore a 48 ore,

salvo in casi debitamente giustificati; 

− qualora la normativa applicabile ai requisiti e alle norme in materia di condizionalità preveda che i

controlli in loco vengano effettuati senza preavviso o con un preavviso massimo di 48 ore, tali

disposizioni si applicano anche ai controlli in loco connessi alla condizionalità. 

Si vuole infine porre particolare attenzione al tema della demarcazione fra domande PSR e  Ecoschemi; il DM in questione, infatti, al comma 3, lettera a) dell'articolo 12 stabilisce: “in caso di sovrapposizione tra una domanda di pagamento per l'anno “n” di una misura del PSR 2014-2022 ed una domanda di aiuto per un eco-schema per l'anno “n+1”, la riduzione si effettua sul valore del pagamento ad ettaro o a capo previsto nell'ambito dell'eco-schema”. 

Si allega il testo completo.

Per ogni ulteriore chiarimento in merito alla nuova normativa in ambito PAC è possibile rivolgersi a minisci.b@confcooperative.it.

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