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Vitivinicolo – Chiarimenti in merito alla nuova disciplina sui documenti di accompagnamento

Categorie: Circolari, Vino Tags: UVA, ICQRF, MVV, TRASPORTO, VINIFICAZIONE, MOSTO, DEROGA, DOCUMENTI, ACCOMPAGNAMENTO, VIGNETO, TRASFORMAZIONE, DOCUMENTO, IMBOTTIGLIAMENTO, MOSTI, TRASPORTI, ESENZIONE, ESENZIONI, LOCALI, MOVIMENTAZIONE, MOVIMENTAZIONI

Si informa che, con la nota allegata n. 4410 del 7 agosto 2018, il Ministero, dando seguito a quanto già parzialmente anticipato con il Vademecum per la campagna vitivinicola 2018-2019, ha redatto un ulteriore ed importante chiarimento in materia di esenzioni dall’obbligo di emissione dei documenti di accompagnamento che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli.

Si ricorda, infatti, che la disciplina in materia di documenti di accompagnamento è stata oggetto di recente modifica, nel quadro della revisione del regolamento CE n. 436/2009. Più precisamente, le deroghe dall’obbligo di emissione del documento di accompagnamento, dapprima disciplinate dall’articolo 25 del reg. CE n. 436/2009, sono oggi normate dall’art. 9 del regolamento delegato UE 2018/273.

Nello specifico, la citata nota ministeriale chiarisce, anche a seguito di un intervento di Alleanza delle cooperative italiane agroalimentare, la portata dell’art. 9, par. 1, lettera a), che riprende la disciplina in precedenza contenuta all’art. 25, lettera a), punti i), ii) e iv), primo e secondo trattino.

In buona sostanza, il Ministero ha chiarito che la nuova disciplina, pur con una diversa formulazione, conferma i tre casi di deroga già in precedenza previsti, ovvero:

  • trasporto delle uve dal vigneto ai locali di vinificazione;
  • trasporto di prodotti vitivinicoli tra i locali di una stessa impresa o tra i locali appartenenti ad un gruppo di produttori;
  • trasporto di prodotti vitivinicoli nel quadro di lavorazioni per conto terzi.

 

Nei tre predetti casi e a condizione che:

  • la distanza totale da percorrere su strada non sia superiore a 70 km;
  • il trasporto sia effettuato a scopo di vinificazione, trasformazione, magazzinaggio o imbottigliamento;
  • il trasporto sia effettuato esclusivamente all’interno del territorio nazionale;

l’operatore è esentato dall’obbligo di emissione del documento di accompagnamento di cui all’art. 8 del reg. delegato UE 2018/273.

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