Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 16 ottobre 2020 è stato pubblicato il Decreto 7 ottobre 2020 (allegato), riportante le Linee Guida per l’esonero dagli interventi di compensazione conseguenti alla trasformazione del bosco.
Il Decreto, attuativo del Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n.34 (Testo Unico Forestale) riporta, nell’ambito delle stesse Linee Guida, un elenco degli interventi che le Regioni possono esentare dalle opere compensative.
Le indicazioni riportate devono intendersi come esaustive e le Regioni possono esclusivamente prevedere condizioni maggiormente restrittive.
L’elenco degli interventi esentabili riguarda:
- le trasformazioni del bosco autorizzate per il ripristino di habitat di interesse comunitario o riconosciuti dalla Rete Natura 2000, laddove ciò sia previsto negli strumenti di gestione o pianificazione vigenti per i siti Natura 2000, i Parchi nazionali, e le altre aree protette o di interesse naturalistico;
- le trasformazioni del bosco autorizzate in aree di interfaccia urbano-rurale al fine di garantire la sicurezza pubblica e la prevenzione antincendio, a condizione che l’eventuale rimanente porzione di soprassuolo conservi le caratteristiche di bosco e che nella porzione trasformata non vengano realizzate edificazioni o ampliate quelle esistenti;
- le trasformazioni del bosco autorizzate in aree di pertinenza di immobili esistenti per riduzioni di superfici boscate non superiori a 2000 metri quadri a condizione che la rimanente porzione di soprassuolo conservi le caratteristiche di bosco e che nella porzione trasformata non vengano realizzate edificazioni o ampliate quelle esistenti;
- le trasformazioni del bosco autorizzate, quando richieste da un imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del codice civile per ricavare aree ad uso agricolo e pastorale. L’esonero dalla compensazione può essere concesso a condizione che le attività agricole e pastorali non cessino prima che siano decorsi almeno 10 anni dall’inizio delle attività stesse. Nel caso di cessazione delle attività prima di tale termine, cessa anche l’esonero di cui al presente decreto e il terreno conserva a tutti gli effetti la destinazione a bosco; i titolari delle autorizzazioni sono tenuti alle compensazioni previste ai commi 4 e 6 dell’articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;
- le trasformazioni autorizzate per il recupero di aree dichiarate di interesse archeologico e storico artistico;
- le trasformazioni autorizzate volte alla conversione di boschi di castagno in castagneti da frutto, con l’obbligo di ritorno alla destinazione originaria nel caso in cui cessi l’attività di coltura castanicola. L’esonero dalla compensazione può essere concesso a condizione che l’attività castanicola non cessi prima che siano decorsi almeno 10 anni dall’inizio delle attività stesse. Nel caso di cessazione delle attività prima di tale termine, cessa anche l’esonero di cui al presente decreto, il terreno conserva a tutti gli effetti la destinazione a bosco e i titolari delle autorizzazioni sono tenuti alle compensazioni previste ai commi 4 e 6 dell’articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;
- le trasformazioni autorizzate per la realizzazione o adeguamento di opere di interesse pubblico e lotta dagli incendi boschivi nonché di opere pubbliche individuate dalle Regioni, se previste dalla normativa o dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti;
- le trasformazioni che interessano una superficie forestale inferiore a 1000 metri quadrati