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Vitivinicolo – PNS, modalità per l’accesso alla misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione


Categorie: Circolari, Vino Tags: PNS, AGEA, OCM, 2015, DISTILLAZIONE, SOTTOPRODOTTI, VINIFICAZIONE

Si informa che, con nota di AGEA prot. n. UMU.2015.1682 del 27 ottobre 2015, sono state definite le modalità per l’accesso alla misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione – alcool uso industriale.
 

Si ricorda che possono accedere alla misura in oggetto i distillatori riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 23 aprile 2001 e successive modificazioni.

I produttori e coloro che abbiano proceduto ad una qualsiasi trasformazione delle uve da vino, in conformità all’allegato VIII, parte II, sezione D, del reg. UE n. 1308/2013 - divieto di sovrappressione delle uve - sono obbligati alla consegna dei sottoprodotti ottenuti ad un distillatore per la successiva trasformazione in alcool grezzo, ovvero al loro ritiro sotto controllo, ad eccezione dei soggetti esonerati di cui all’art. 2 del decreto ministeriale n. 5396 del 27 novembre 2008.

Ai fini del pagamento della misura in oggetto, l’alcool ottenuto deve avere la destinazione per usi industriali o energetici ed un titolo alcolometrico pari o superiore al 92% vol., secondo quanto stabilito all’art. 52 del reg. UE n. 1308/2013.

Gli aiuti relativi alla misura in oggetto, per grado e per ettolitro, secondo quanto stabilito dall’art. 25 del reg. CE n. 555/08 sono i seguenti:

  • Alcool greggio di vinaccia € 1,1;
  • Alcole greggio di vino e fecce € 0,5.

La consegna dei sottoprodotti ai distillatori viene effettuata, per le vinacce, entro 30 giorni dalla fine del periodo vendemmiale, mentre per le fecce, entro 30 giorni dal loro ottenimento e comunque entro il 31 luglio della campagna di riferimento.

Ai fini della concessione degli aiuti, la distillazione dei sottoprodotti per ottenere alcool grezzo, deve avvenire entro il 20 giugno di ciascun anno sia per le vinacce che per le fecce. Tuttavia, per i quantitativi di fecce e vinacce non distillate entro la data menzionata del 20 giugno 2016 la distillazione deve avvenire entro e non oltre la data del 31 luglio 2016.

Per quanto riguarda i controlli sui prodotti, le modalità di presentazione della domanda di aiuto, i pagamenti, anticipi inclusi, si rimanda al testo della nota in commento.

Si ricorda, infine, che il distillatore deve presentare all’OP AGEA entro e non oltre il 20 giugno di ciascuna campagna una o più domande di aiuto in relazione ai quantitativi di alcool per i quali l’aiuto è richiesto.

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