Si informa che il Ministero, con circolare n. 58915 del 27 luglio 2016, ha fornito taluni chiarimenti in merito alla destinazione e certificazione dei superi di vinificazione dei vini a DOCG.
In particolare, tenuto conto che il Decreto legislativo n. 61/2010 non contempla disposizioni restrittive in merito e a condizione che non sia espressamente vietato dagli specifici disciplinari di produzione, il Ministero ritiene possibile la destinazione produttiva e la conseguente certificazione del supero di vinificazione di un vino DOCG verso una DOC o una IGT ricadente sulla medesima area di produzione.
Si allega copia della circolare in commento.