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Vitivinicolo – AGEA, modalità operative per il rilascio di autorizzazioni per gli impianti viticoli

Categorie: Circolari, Vino Tags: AGEA, OCM, AUTORIZZAZIONI, REIMPIANTO, SISTEMA, AUTORIZZAZIONE, IMPIANTO, IMPIANTI, REIMPIANTI, REGISTRO, VITICOLI, ESTIRPI, SUPERIFICIE, VITATA

Si informa che, con circolare AGEA prot. n. 18162 del 1° marzo 2017, sono state definite le modalità operative per il rilascio delle autorizzazioni per i nuovi impianti, per i reimpianti viticoli e per la costituzione e l’aggiornamento del Registro Informatico Pubblico delle autorizzazioni per gli impianti viticoli.

La citata circolare sostituisce la precedente Circolare ACIU.2016.49 del 1° febbraio 2016.

Si ricorda che le domande per le autorizzazioni per i nuovi impianti devono essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno.

Le regioni rilasciano le autorizzazioni per i nuovi impianti entro il 1 giugno tramite apposite funzioni disponibili sulle applicazioni messe a disposizione da AGEA e saranno rese visibili al produttore nell’area pubblica del portale AGEA e SIAN.

Le Regioni pubblicano, altresì, l’atto di approvazione dell’elenco ministeriale nel Bollettino Ufficiale regionale che assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie.

Si ricorda che i beneficiari potranno avvalersi della possibilità di rinunciare alle autorizzazioni per i nuovi impianti, nei casi previsti dalla pertinente normativa, entro il 10 giugno, utilizzando le funzionalità delle applicazioni messe a disposizione da AGEA.

Per quanto riguarda le autorizzazioni al reimpianto, si sottolinea che la registrazione dell’estirpo è requisito necessario per la richiesta e la concessione di autorizzazione al reimpianto.

Inoltre, si ricorda che con l’entrata in vigore del c.d. Testo unico del vino si applicano le sanzioni ivi previste - articolo 69 del testo unico del vino LEGGE n. 238 del 12 dicembre 2016 - per il mancato utilizzo di un’autorizzazione per il nuovo impianto.

In particolare, il produttore che non abbia utilizzato, nel corso del relativo periodo di validità, un’autorizzazione concessa per nuovi impianti, è soggetto alle sanzioni amministrative seguenti:

  • a) tre anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'Organizzazione comune del mercato (OCM) vitivinicola e 1.500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è inferiore o eguale al 20 per cento del totale della superficie concessa con l’autorizzazione;
  • b) due anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 1.000 euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 20 per cento ma inferiore o eguale al 60 per cento del totale della superficie concessa con l’autorizzazione;
  • c) un anno di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 60 per cento ma comunque inferiore al totale della superficie concessa con l’autorizzazione.

Qualora la superficie non impiantata sia inferiore al 5 per cento del totale della superficie concessa con l’autorizzazione ma comunque non superiore a 0,5 ettari, non si applica alcuna sanzione. Per le superfici autorizzate non superiori a 0,3 ettari, tale percentuale viene aumentata al 10 per cento.

Infine, al produttore che rinunci all’autorizzazione concessa qualora gli venga riconosciuta una superficie inferiore al 100 per cento di quella richiesta ma superiore al 50 per cento, sono applicate la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie autorizzata e l’esclusione dalle misure di sostegno previste dall’OCM vitivinicola per due anni.

Si allega la circolare AGEA prot. n. 18162 del 1° marzo 2017.

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