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Vitivinicolo – AGEA, modalità operative per la misura della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti a decorrere dalla campagna 2017/2018

Categorie: Circolari, Vino Tags: PNS, AGEA, RICONVERSIONE, VIGNETI, RISTRUTTURAZIONE, OCM

Si informa che, con circolare AGEA n. 25781 del 23 marzo 2017, sono stabiliti i criteri e le modalità operative per la misura della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti (RRV) a decorrere dalla campagna 2017/2018, con particolare riferimento alla presentazione delle domande, i controlli e l’erogazione dei premi, che dovranno essere comunque riprese e disciplinate nei bandi adottati dalle Regioni e/o Province autonome competenti.

Si ricorda che sono beneficiari del premio per la RRV le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uva da vino. Beneficiano, altresì, del premio coloro che detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti. Più precisamente, rientrano tra i beneficiari gli imprenditori agricoli singoli e associati; le organizzazioni di produttori vitivinicoli (OP) riconosciute; le cooperative agricole; le società di persone e di capitali esercitanti attività agricola, nonché i consorzi di tutela riconosciuti.

Si ricorda, altresì, che il conduttore non proprietario della superficie vitata, per la quale presenta la domanda di aiuto, deve allegare alla domanda il consenso alla misura, sottoscritto dal proprietario.

La scadenza per la presentazione della domanda di aiuto sarà definita nei rispettivi bandi regionali e/o provinciali e non potrà andare oltre il 30 giugno di ogni anno.

Inoltre, al fine di consentire l’effettuazione dei controlli ex ante sul campione del 5%, i viticoltori non potranno provvedere all’estirpo del vigneto da ristrutturare o riconvertire, indicato nella domanda di aiuto, prima del 30 settembre dell’anno in cui si è fatta la domanda.

Si ricorda che la superficie minima oggetto dell’operazione di riconversione e di ristrutturazione ammessa al beneficio dell’intervento comunitario è di 0,5 ettari, mentre la superficie minima, per le aziende che partecipano a un progetto collettivo o che hanno una superficie vitata inferiore o uguale ad un ettaro, è di 0,3 ettari.

Le spese eleggibili al finanziamento sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto e, comunque, non oltre il termine stabilito per la realizzazione degli interventi. Qualora la domanda non risulti finanziabile, le eventuali spese sostenute dal richiedente sono a suo totale carico e non sono imputabili al progetto che dovesse venir ripresentato ed ammesso a finanziamento nell’annualità successiva.

Infine, la circolare dopo aver definito a quali condizioni è ammesso il reimpianto per motivi fitosanitari, tratta delle sanzioni che si applicano nei casi in cui vi siano differenze tra la superficie indicata nella domanda e quella effettivamente realizzata.

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