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Vitivinicolo – Definizione di “aceto di ...”

Categorie: Circolari, Vino Tags: DEFINIZIONE, ACETO, ACETI

Si informa che, con circolare allegata n. 6312 del 11 maggio 2017, l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) ha fornito taluni chiarimenti in merito alla definizione di “aceto di …” di cui alla Legge 12 dicembre 2016, n. 238, con riferimento ai limiti minimo e massimo stabiliti dall’art. 49 della richiamata Legge per il tenore in acidità totale.

In particolare, per i prodotti ancora in corso di trasformazione, non ancora denominabili “aceto di…”, i quali, quindi, non possono essere ritenuti immessi al consumo umano, non sussiste l’obbligo di osservare i limiti previsti dal richiamato art. 49.

Parimenti, dal vino arricchito in conformità delle norme dell’UE, può essere ottenuto un prodotto ancora in fase di trasformazione la cui acidità totale, espressa in acido acetico, è superiore a 12 g/100ml, fermo restando che tale acidità deve - ad esempio mediante l’aggiunta di acqua - essere riportata entro il valore limite prima che il prodotto stesso assuma la denominazione “aceto di vino” e sia immesso in consumo.

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