Si informa che, con decreto allegato n. 48103 del 19 giugno 2017, il Ministero ha autorizzato l’etichettatura transitoria dei vini a DOC “Riviera del Garda Classico” ottenuti in conformità all’allegata proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, così come definita e pubblicata con il provvedimento ministeriale 16 febbraio 2017.
Si ricorda, infatti, che il disciplinare di produzione dei vini DOC “Riviera del Garda Bresciano” è stato modificato in “Riviera del Garda Classico”, con l’inclusione come sottozona della DOC “Valtènesi” e conseguente cancellazione di quest’ultima.
L’autorizzazione all’etichettatura transitoria è riferita all’unico disciplinare di produzione della DOC “Riviera del Garda Classico” così come aggiornato con l’allegata proposta di modifica ed è applicabile alle produzioni provenienti dalla campagna vendemmiale 2017/2018, così come per le partite di vino atte a diventare DOC “Riviera del Garda Bresciano”, “Garda – sottozona Classico” e “Valtènesi” provenienti dalle campagne 2016/17 e precedenti, che siano in possesso dei requisiti stabiliti nella citata proposta di modifica del disciplinare.
Le partite di vini DOC “Riviera del Garda Bresciano”, “Garda – sottozona Classico” e “Valtènesi” provenienti dalla campagna vendemmiale 2016/2017 e precedenti, ottenuti in conformità alle norme dei preesistenti disciplinari richiamati in premessa, possono essere commercializzate fino ad esaurimento delle scorte, purché i produttori interessati presentino apposita dichiarazione dei quantitativi detenuti alla data del 1° agosto 2017 all’Ufficio territoriale dell’Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei prodotti agroalimentari (ICQRF) ed al competente organismo di controllo entro il 31 ottobre 2017.