Si informa che, con il decreto allegato n. 55773 del 19 luglio 2017, il Ministero ha autorizzato l’etichettatura transitoria dei vini a IGT Marca Trevigiana ottenuti in conformità all’allegata proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, così come definita e pubblicata con il provvedimento ministeriale 24 maggio 2017.
La predetta autorizzazione all’etichettatura transitoria è riferita all’unico disciplinare di produzione della IGT Marca Trevigiana così come aggiornato con l’allegata proposta di modifica ed è applicabile per le produzioni provenienti dalla campagna vendemmiale 2017/2018, a decorrere dal 1° agosto 2017.
Si ricorda che la citata modifica si inserisce nel progetto di riordino delle denominazioni che insistono sui territori delle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, nonché su quello della Provincia autonoma di Trento, con l’obiettivo di valorizzare le produzioni dei vini Pinot Grigio. In questo quadro, per i vini a indicazione geografica tipica Marca Trevigiana è vietato riportare nella designazione e presentazione il riferimento alla varietà Pinot grigio.
- Tuttavia, le partite di vini IGT Marca Trevigiana con la specificazione del vitigno Pinot grigio, anche in abbinamento ad altro vitigno per le tipologie bivarietali, provenienti dalla campagna vendemmiale 2016/2017 e precedenti, ottenute in conformità alle norme del preesistente disciplinare di produzione, possono essere commercializzate fino ad esaurimento delle scorte, purché siano confezionate entro il 31 luglio 2018 ed a condizione che i produttori interessati presentino apposita dichiarazione dei quantitativi detenuti alla data del 1° agosto 2017 all’Ufficio territoriale dell’ICQRF ed al competente organismo di controllo entro il 30 settembre 2017.