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Vitivinicolo – Nuovo 607, regole in materia di etichettatura e presentazione dei vini, nonché di riconoscimento e modifica delle DOP e IGP

Categorie: Circolari, Vino Tags: ETICHETTATURA, DOP, IGP, DOC, DOCG, TRANSITORIA, MODIFICA, IGT, TUTELA, DOMANDA, NAZIONALE, PRESENTAZIONE, VINI, REGISTRAZIONE, PROCEDURA, VARIETALI, NUOVE, NUOVA, PROTEZIONE

Si informa che, con l’adozione dell’allegato regolamento delegato UE 2019/33 e dell’allegato regolamento d’esecuzione 2019/34 entrambi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dell’11 gennaio 2019, la Commissione europea ha abrogato il previgente reg. CE n. 607/2009, dotandosi della nuova disciplina in materia di domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione dei vini.

Tra le novità introdotte dai due nuovi regolamenti, si segnala:

  •  Una nuova procedura per la modifica del disciplinare di produzione, che dovrebbe ridurne i tempi di approvazione.

La nuova disciplina distingue, infatti, le modifiche dell’Unione – che seguiranno l’iter procedurale consueto ovvero un primo esame in sede di Ministero e la decisione finale in capo alla Commissione europea – dalle modifiche ordinarie, il cui iter si concluderà con la sola fase nazionale con la decisione finale in capo al Ministero.

È da considerarsi modifica dell’Unione qualora:

a)   Includa una variazione della DOP o dell’IGP in questione;

e/o

b)   Consista nella variazione, soppressione o aggiunta di una categoria di prodotti vitivinicoli;

e/o

c)   Possa potenzialmente invalidare il legame prodotto – territorio;

e/o

d)   Comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.

e)    

 

Tutte le altre modifiche sono da considerarsi modifiche ordinarie.

  • La protezione nazionale transitoria – meglio conosciuta come etichettatura transitoria – viene confermata per le domande di registrazione delle nuove DO o IG, mentre è da verificarne la sua applicabilità anche alle domande di modifica di una DO o IG già esistente.
  • Domande di modifica pendenti.

La previgente disciplina concernente le modifiche del disciplinare di produzione e l’etichettatura transitoria (art. 20 e art. 72 del reg. CE n. 607/2009) continua ad applicarsi sia alle domande di modifica di un disciplinare già pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea alla data di applicazione dei nuovi regolamenti sia alle domande di modifica minore o non minore che gli Stati membri dichiarano rispondenti ai requisiti per una modifica dell’Unione. Per quanto riguarda le altre domande di modifica pendenti, le decisioni degli Stati membri di presentare tali modifiche alla Commissione sono considerate approvazione di una modifica ordinaria.

  • Dimensione minima dei caratteri.

Ai sensi dell’art. 40 del reg. del. 2019/33, i caratteri delle indicazioni obbligatorie devono aver dimensioni pari o superiori a 1,2 mm a prescindere dal formato utilizzato. Tale previsione - che riprende la disciplina dell’art. 13, par. 2, del reg. UE n. 1169/2011 – supera la dimensione minima di 5 mm prevista per l’indicazione del titolo alcolometrico effettivo in precedenza prevista dall’art. 54 del reg. CE n. 607/2009.

  • Vini spumanti confezionati in PET.

In deroga all’obbligo di utilizzare bottiglie di vetro per i vini spumanti - parte II, titolo II, capo I, sezione 2, sottosezione 3, e sezione 3, del reg. UE n. 1308/2013 - per i prodotti vitivinicoli destinati al consumo a bordo di aeromobili gli Stati membri possono autorizzare presentazioni non conformi alle norme dell'Unione vigenti in materia se tali presentazioni sono necessarie per motivi di sicurezza.

Si segnalano, infine, due importanti risultati frutto del lavoro congiunto del nostro Ministero e della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento europeo, fortemente sensibilizzati anche da Alleanza delle cooperative italiane agroalimentare:

  • L’art. 50 del reg. del. 2018/33 conferma l’impianto a tutela dei nomi di varietà di uva da vino che contengono, anche parzialmente, una DOP o IGP, evitando in tal modo la temuta liberalizzazione delle regole d’uso di tali nomi (Lambrusco, Nebbiolo, Verdicchio, Teroldego, Vermentino, ecc.);
  • L’allegata rettifica fa salve le regole in materia di indicazione di provenienza dei vini - prodotto in Italia – con particolare riferimento ai vini senza IG con indicazione del nome di varietà di uva da vino, meglio conosciuti come vini variateli. Infatti, le disposizioni contenute nelle bozze circolate poco prima dell’adozione del testo finale del reg. del. 2019/33 avevano fatto emergere la possibilità che per i vini varietali potesse essere indicata come origine il Paese in cui il prodotto è trasformato e non, invece, il Paese in cui le uve sono raccolte e vinificate, con le prevedibili conseguenze che tale novità avrebbe potuto avere nell’economia del settore vitivinicolo.

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