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Vitivinicolo – Validità dei diritti preesistenti nel nuovo sistema autorizzativo

Categorie: Circolari, Vino Tags: OCM, AUTORIZZAZIONI, IMPIANTI VITICOLI, DURATA DIRITTI

Si rende noto che, nel contesto del passaggio al nuovo sistema autorizzativo, il Ministero, con nota prot. n. 1724 del 12 marzo 2015, ha fornito alle Regioni e Province autonome importanti chiarimenti in materia di durata dei diritti di nuovo impianto, dei diritti concessi da riserva ed, in particolare, dei diritti di reimpianto.

Mentre per i diritti di impianto e per quelli concessi da riserva viene confermata la scadenza già prevista nel precedente regolamento CE n. 1234/2007, ovvero due campagne successive a quella in cui il diritto era stato concesso, per quanto riguarda i diritti di reimpianto, il Ministero ha invitato Regioni e Province autonome ad adattare, ove opportuno, le proprie disposizioni all’interpretazione fornita dalla Commissione europea con la nota Agri ddg2 c.2 NV/pr (2014)4494527 del 15 gennaio 2015. In particolare, i diritti di reimpianto cui non è stata assegnata una espressa data di scadenza possono essere convertiti in autorizzazioni entro e non oltre il 31 dicembre 2020, potendo procedere a reimpianto entro il 31 dicembre 2023.

Il Ministero ha altresì invitato Regioni e Province autonome ad avere cura di far salva la possibilità, per i produttori che ne facciano espressa richiesta, di mantenere per i diritti già rilasciati il termine di scadenza a suo tempo attribuito.

Si allegano la nota n. 1724 del 12 marzo 2015 del Ministero e la nota Agri ddg2 c.2 NV/pr(2014)4494527 del 15 gennaio 2015 della Commissione europea.

Per maggiori informazioni o chiarimenti potete contattare Gabriele Castelli, scrivendo a castelli.g@confcooperative.it

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