Si rende noto che, nel contesto del passaggio al nuovo sistema autorizzativo, il Ministero, con nota prot. n. 1724 del 12 marzo 2015, ha fornito alle Regioni e Province autonome importanti chiarimenti in materia di durata dei diritti di nuovo impianto, dei diritti concessi da riserva ed, in particolare, dei diritti di reimpianto.
Mentre per i diritti di impianto e per quelli concessi da riserva viene confermata la scadenza già prevista nel precedente regolamento CE n. 1234/2007, ovvero due campagne successive a quella in cui il diritto era stato concesso, per quanto riguarda i diritti di reimpianto, il Ministero ha invitato Regioni e Province autonome ad adattare, ove opportuno, le proprie disposizioni all’interpretazione fornita dalla Commissione europea con la nota Agri ddg2 c.2 NV/pr (2014)4494527 del 15 gennaio 2015. In particolare, i diritti di reimpianto cui non è stata assegnata una espressa data di scadenza possono essere convertiti in autorizzazioni entro e non oltre il 31 dicembre 2020, potendo procedere a reimpianto entro il 31 dicembre 2023.
Il Ministero ha altresì invitato Regioni e Province autonome ad avere cura di far salva la possibilità, per i produttori che ne facciano espressa richiesta, di mantenere per i diritti già rilasciati il termine di scadenza a suo tempo attribuito.
Si allegano la nota n. 1724 del 12 marzo 2015 del Ministero e la nota Agri ddg2 c.2 NV/pr(2014)4494527 del 15 gennaio 2015 della Commissione europea.
Per maggiori informazioni o chiarimenti potete contattare Gabriele Castelli, scrivendo a castelli.g@confcooperative.it