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Vitivinicolo – OCM Promozione sui mercati dei paesi terzi. Pubblicazione del decreto direttoriale 1° agosto 2023, n. 403080 di rettifica dell’avviso per la presentazione dei progetti.

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Come è noto, a seguito dell’emanazione del decreto ministeriale 26 giugno 2023, n. 331843, in data 21 luglio u.s. è stato pubblicato[1] sul sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l’avviso per la presentazione dei progetti OCM Promozione sui mercati dei Paesi terzi relativi alla  campagna 2023/2024, unitamente ai relativi allegati.

Al riguardo, si informa che con decreto direttoriale 1° agosto 2023, n. 403080 – consultabile alla medesima pagina del sito – è stato rettificato l’avviso per la presentazione dei progetti, come di seguito riportato.

        i.            modifica dell’articolo 6, comma 4, lett. g): è stato eliminato l’ultimo periodo[2] che disponeva la necessità di precisare l’eventuale prosecuzione di iniziative di promozione già avviate sul mercato del Paese terzo e, in tal caso, di relazionare in merito ai risultati ottenuti;

      ii.            modifica dell’allegato 7: è stato eliminato il punto 3.4 nonché la precisazione[3], indicata nell’avviso a piè di pagina, relativa alla determinazione degli interventi di consolidamento di mercato.

In ultimo, si comunica che la scadenza per la presentazione dei progetti di promozione nazionali è prorogata al 18 settembre 2023, ore 15.00.

Si confida nella massima diffusione della presente Circolare alle cantine cooperative associate.

Per qualsiasi chiarimento e necessità è possibile rivolgersi a Stefano Sequino scrivendo alla casella di posta sequino.s@confcooperative.it.



[2] Eliminato il seguente periodo: «Inoltre, il soggetto proponente è tenuto a precisare se il progetto costituisce prosecuzione di iniziative già avviate nel Paese di riferimento e, pertanto, consiste in una operazione di consolidamento sul mercato del Paese terzo. In questo caso il soggetto proponente deve allegare una relazione sui risultati conseguiti tramite lo svolgimento di attività nei Paesi terzi in cui si intende consolidare la propria quota di mercato».

[3]  Eliminati i seguenti riferimenti:

«3.4. Il soggetto proponente deve precisare se il progetto costituisce, anche solo per uno degli eventuali soggetti partecipanti, la prosecuzione di iniziative già avviate, da almeno tre annualità , nel Paese di riferimento e, pertanto, consiste in una operazione di consolidamento. Qualora si tratti di consolidamento si deve indicare:

- Ragione sociale soggetto partecipante, denominazione progetto, durata e paesi terzi e/o i mercati dei paesi terzi destinatari del (o dei) progetto(i) precedenti;

- Risultati ottenuti (allegare relazioni, in merito ai risultati ottenuti a confronto con i risultati attesi, individuati nella domanda di contributo, eventualmente prodotte da soggetti terzi rispetto al beneficiario del contributo);

- Indicazione di eventuali spese per la creazione di opuscoli, siti web, spot radio, tv ecc., ovvero ogni fase di creazione e/o ideazione di prodotti che sono già state finanziate nelle campagne precedenti e che sono oggetto del progetto di cui si chiede il proseguimento.

Qualora non si tratti di attività di consolidamento il soggetto proponente non è tenuto alla compilazione di questa sezione».

Eliminato inoltre il seguente riferimento a piè di pagina: «Ai fini della determinazione degli interventi di consolidamento di mercato, le tre annualità sono calcolate a partire dall’annualità 2016/2017 e possono essere anche non consecutive»

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