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Oggetto: Vitivinicolo – Elenco degli ingredienti e dichiarazione nutrizionale. Rettifica al Reg. (UE) 2021/2117.

Categorie: Circolari, Vino Tags:

Si informa che nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L192/34 del 31 luglio u.s. è stata pubblicata la rettifica – c.d. corrigendum[1] – del Reg. (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 che, come è noto, ha modificato il Reg. (UE) 1308/2013 recante l’Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.

In particolare, in riferimento ai nuovi requisiti d’etichettatura in oggetto, le modalità di esaurimento delle scorte dei vini e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui all’articolo 5, paragrafo 8, del Reg. (UE) 2021/2117, considerano i vini prodotti prima dell’8 dicembre 2023, data di applicazione dei nuovi obblighi, che – prescindendo dal loro stato fisico, cioè sfuso, confezionato non etichettato oppure confezionato già etichettato – potranno continuare a essere immessi sul mercato fino all’esaurimento delle scorte. Nella precedente impostazione, ormai superata dall’applicazione della rettifica, la possibilità di continuare a commercializzare i vini prodotti prima della data di applicazione dei requisiti di etichettatura era invece attuabile soltanto ai vini “prodotti ed etichettati”.

Per quanto sopra, tenendo conto della data dell’8 dicembre 2023, i vini fermi ottenuti dalla corrente vendemmia sarebbero sostanzialmente esonerati dall’indicazione dell’elenco degli ingredienti e delle informazioni nutrizionali in etichetta.

Si tratta tuttavia di un punto ancora in discussione, tenendo conto peraltro della necessità di includere nella deroga i vini spumanti e frizzanti elaborati successivamente alla data dell’8 dicembre 2023 ma ottenuti dai vini fermi ottenuti prima di tale data e, come tali, in deroga rispetto ai nuovi obblighi di etichettatura. Ciò anche per evitare che l’applicazione della nuova regolamentazione abbia l’effetto

 

di discriminare, di fatto, prodotti vitivinicoli differenti, i cui requisiti merceologici in ogni caso non rilevano rispetto agli obblighi di tracciabilità delle informazioni d’etichettatura.

In ultimo, fermo restando che il tema sarà oggetto di ulteriori valutazioni – i cui aggiornamenti saranno tempestivamente comunicati – si rappresenta che per eventuali chiarimenti e necessità è possibile rivolgersi a Stefano Sequino scrivendo alla casella di posta sequino.s@confcooperative.it.

Cordiali saluti. 



[1] Si riporta di seguito l’attuale formulazione dell’articolo 5, paragrafo 8, del Reg. (UE) 2021/2117: «8. Il vino che soddisfa i requisiti di etichettatura di cui all'articolo 119 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e i prodotti vitivinicoli aromatizzati che soddisfano le regole relative all'etichettatura di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 applicabili in entrambi i casi prima dell’8 dicembre 2023 e che sono stati prodotti ed etichettati prima di tale data possono continuare a essere immessi sul mercato fino a esaurimento delle scorte».

La rettifica è consultabile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2117R(04)

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