FEDAGRIPESCA
 

BIOLOGICO

Biologico – Pubblicazione Modifica del Decreto 18 luglio 2018

Categorie: Circolari, Biologico Tags:

Si comunica, per opportuna informazione, che in data 22 giugno 2020, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la modifica del Decreto n. 6793 del 18 luglio 2018, recante disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008, e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.

Il nuovo provvedimento rivede alcune disposizioni contenute nel precedente decreto ed introduce alcune novità, fra le quali l’inserimento del maggese ai fini dell'avvicendamento, purché rimanga sul terreno per un periodo non inferiore a 6 mesi, e la reintroduzione del sovescio come coltura principale quando prevede la coltivazione di una leguminosa, in purezza o in miscuglio, che permane sul terreno fino alla fase fenologica di inizio fioritura prima di essere sovesciata.  

Nello specifico le modifiche riguardano l’articolo 2, comma 2, del D.M. 6793/2018, che viene così sostituito: “In caso di colture seminative, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la medesima specie è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l'avvicendarsi di almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese. Quest’ultimo con una permanenza sul terreno non inferiore a 6 mesi.

L’articolo 2, comma 3, lettera a) che viene così sostituito: “a) i cereali autunno-vernini (ad esempio: frumento tenero e duro, orzo, avena, segale, triticale, farro ecc.) e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese. Quest’ultimo con una permanenza sul terreno non inferiore a 6 mesi.

L’Articolo 2, comma 4, che viene così sostituito: “In tutti i casi di cui ai commi 2 e 3, la coltura da sovescio è considerata coltura principale quando prevede la coltivazione di una leguminosa, in purezza o in miscuglio, che permane sul terreno fino alla fase fenologica di inizio fioritura prima di essere sovesciata, e comunque occorre garantire un periodo minimo di 90 giorni tra la semina della coltura da sovescio e la semina della coltura principale successiva.”

Per quanto riguarda la produzione zootecnica, il nuovo decreto permette anche agli allevatori biologici italiani la possibilità di impiegare, nell’alimentazione dei ruminanti, mangimi contenenti vitamine A, D ed E ottenute con processi di sintesi e identiche alle vitamine derivanti da prodotti agricoli, come previsto dal Reg. (CE) n. 889/08, allegato VI, punto 3, lettera a), purché tale necessità sia descritta nel proprio piano di gestione dell’allevamento e supportata da una attestazione rilasciata dal veterinario aziendale.

Nello specifico, l’art. 3, comma 19, è così sostituito: “È concessa l'autorizzazione, prevista dal Reg. (CE) 889/2008, allegato VI, punto 3, lettera a) (vitamine), nelle «Descrizioni e condizioni per l'uso», avente ad oggetto la possibilità di utilizzo per i ruminanti di mangimi contenenti vitamine A, D ed E ottenute con processi di sintesi e identiche alle vitamine derivanti da prodotti agricoli. La necessità di ricorrere all’apporto delle vitamine A, D ed E nell’alimentazione dei ruminanti deve trovare evidenza nell’ambito nel piano di gestione dell’unità di allevamento biologico di cui all’art. 74, paragrafo 2, punto c) del Reg. (CE) 889/2008 supportata da una attestazione rilasciata da parte del veterinario aziendale.” 

Infine, in riferimento all’etichettatura dei prodotti biologici, l’art. 7, comma 3, modifica e semplifica la modalità di etichettatura dei prodotti biologici, in linea con il Reg. (CE) n. 834/07: “Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, sui prodotti preconfezionati da agricoltura biologica deve essere riportato il codice identificativo attribuito dall’Organismo di controllo all’operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente, ivi inclusa l’etichettatura».

Per ogni ulteriore dettaglio, si rimanda al testo pubblicato al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-22&atto.codiceRedazionale=20A03222&elenco30giorni=true
Tag:

Documenti da scaricare

Comunicati Stampa

Circolari

Doc e Pubblicazioni

Normativa