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BIOLOGICO

Biologico – Disattivazione del controllo bloccante per la richiesta di deroga per le varietà delle specie inserite nella “lista rossa”

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Si comunica, per opportuna conoscenza, che è stata pubblicata sul Sinab la circolare n. 613313 del 6 novembre redatta dal Masaf e relativa all’applicazione del Decreto ministeriale n. 15130 del 24 febbraio 2017 e alla richiesta di deroga per le varietà delle specie inserite nella “lista rossa”

Tale Circolare stabilisce la disattivazione, per la corrente campagna agraria, del controllo bloccante per la richiesta di deroga per le varietà delle specie inserite nella “lista rossa”.

Gli operatori hanno, quindi, la possibilità di richiedere la deroga per l’uso di materiale riproduttivo vegetale non biologico in caso di indisponibilità di quello biologico, anche in assenza della manifestazione di interesse eseguita entro la data del 5 agosto 2022 – come data annuale del “tempo utile”, fatto salvo l’obbligo di verifica della disponibilità di materiale riproduttivo vegetale entro 10 giorni dalla semina o dall’impianto, tramite l’interrogazione della Banca dati sementi biologiche - BDSB.

Pertanto, qualora gli Organismi di controllo accertino che l’operatore abbia utilizzato materiale riproduttivo vegetale non biologico (per le specie inserite in “lista rossa”) in assenza della manifestazione di interesse, attivata tramite lo specifico servizio della BDSB entro la data del 5 agosto 2022, non adottano la corrispondente misura della “diffida”.

Rimangono salve tutte le verifiche degli Organismi di controllo, ai sensi dell’art. 7 del decreto in oggetto, in relazione all’effettiva sussistenza delle condizioni che hanno determinato la concessione della deroga ed il possesso da parte dell’operatore di idonea documentazione comprovante la motivazione della concessione stessa.

Infine, si rappresenta che:

a) in relazione alla manifestazione di interesse effettuata entro il 5 agosto 2022, il materiale riproduttivo vegetale non biologico in deroga può essere seminato oltre il 1° gennaio 2024 ma esclusivamente per le semine autunno-vernine 2023/2024;

b) in ottemperanza alle sopravvenute disposizioni di cui al Reg. UE 2018/848, art. 53, punto 6b) (Obbligo di comunicazione anche sulle deroghe di cui all’allegato II, parte I, punto 1.8.5 e parte II punti 1.3.4.3 e 1.3.4.4), si fa presente che per le specie incluse nella “lista verde”, è altresì obbligatorio per l’operatore indicare nella BDSB le specie di materiale riproduttivo vegetale non biologico ed i relativi quantitativi che intende utilizzare;

c) in caso di circostanza calamitosa è possibile usufruire della deroga concessa dall’autorità competente;

d) il subentro di un operatore nella conduzione di un’azienda in regime biologico o in conversione all’agricoltura biologica successivamente alla data del tempo utile, riscontrabile dalla “Notifica di attività con metodo biologico” in uno stato diverso da quella di “pubblicata”, non comporta in nessun caso l’obbligo di manifestazione di interesse entro la stessa data.

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