Si informa che Martedì 1 agosto 2017 la Camera dei Deputati ha approvato definitivamente il disegno di legge di conversione in legge del Decreto legge di cui all’oggetto recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno”.
In attesa della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, di seguito indichiamo le misure specifiche di interesse per le cooperative agricole ed agroalimentari anche a seguito delle modifiche apportate al testo originario del Decreto.
All’articolo 1 contempla forme di incentivazione per i giovani del Mezzogiorno, per promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La misura, denominata “Resto al Sud”, è rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti, al momento della presentazione della domanda, nelle regioni citate, ovvero che ivi trasferiscano la residenza nei termini di legge, e che mantengano nelle stesse regioni la residenza per tutta la durata del finanziamento, che consiste per il 35 per cento in erogazioni a fondo perduto e per il 65 per cento è un prestito a tasso zero da rimborsare, complessivamente, in otto anni di cui i primi due di preammortamento.
Per usufruire della misura è requisito indispensabile non aver fruito di incentivi pubblici nazionali, rivolti all’autoimprenditorialità, nel triennio antecedente la domanda di finanziamento; non essere stati titolari di attività di impresa in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto legge. Inoltre al momento dell'accettazione del finanziamento e per tutta la durata del rimborso dello stesso, il beneficiario, pena decadenza, non deve risultare titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto.
Le istanze di agevolazioni possono essere presentate dai giovani destinatari della misura già costituiti o da costituire, in forma di impresa individuale o società, quest’ultima anche in forma cooperativa.
Le imprese e le società sono tenute a mantenere, per tutta la durata del finanziamento, la propria sede legale ed operativa nelle predette regioni; i soggetti beneficiari della misura, parimenti, devono mantenere la residenza nelle regioni per l’intera durata del finanziamento. Le società possono essere costituite anche da soci che non abbiano un’età compresa fra i 18 ed i 35 anni, a condizione che la loro presenza non sia maggiore di un terzo dei componenti e non presentino rapporti di parentela fino al quarto grado con nessuno degli altri soci: questi sono, in ogni caso, esclusi dall’accesso ai finanziamenti.
La misura prevede l’erogazione di un finanziamento nella misura massima di 50 mila euro per singolo richiedente già costituito o da costituire in forma di impresa individuale o di società; la misura può arrivare fino ad un massimo di 200 mila euro, ai sensi e nei limiti della disciplina unionale degli aiuti de minimis - per le domande presentate da più richiedenti che si costituiscono o sono già costituiti in società, ivi comprese le società cooperative.
Ad essere così finanziate sono, le attività imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato e dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici. Sono escluse dal finanziamento le attività libero-professionali e del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa.
In sede di discussione al Senato sono stati inseriti, grazie al grande lavoro di sensibilizzazione fatto dalla Federazione in coordinamento con gli Uffici di Confcooperative, due nuovi commi al presente articolo; il comma 8-bis ed il comma 8-ter.
Con il comma 8-bis si aggiunge la possibilità per i beneficiari di costituirsi in società cooperative: in tal caso, alle citate provvidenze si aggiunge la possibilità di attingere anche alle agevolazioni che l'articolo 17 della legge n. 49 del 1985 conferisce sotto forma di contributi a fondo perduto (erogate alle società finanziarie dalla la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, per la durata di quattro anni).
Con il comma 8-ter si è modificato l’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 228/2001.
Questa disposizione è di particolare rilevanza per le cooperative agricole di conferimento e si è resa necessaria per stabilire la corretta lettura ed interpretazione del precetto normativo in questione, messa in discussione da una recente, seppur isolata, pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. Civ. sez. 6, 10 novembre 2016 n. 22798) la quale ha interpretato il rinvio all’articolo 2135 del codice civile, contenuto nell’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 228/2001, in senso ampio, ritenendo che tali cooperative per essere considerati imprenditori agricoli avrebbero dovuto svolgere "anche" le attività primarie di coltivazione, allevamento e selvicoltura di cui al comma 1 dell’articolo 2135 c.c.
Il comma 8-ter specifica e rende espresso il riferimento all’articolo 2135, comma 3, c.c., operato dall’articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 22872001 onde evitare possibili dubbi interpretativi e garantire e salvaguardare la corretta applicazione della disposizione, anche prevenendo eventuali contenziosi.
La disposizione consolida la fotografia dello status quo delle cooperative agricole di conferimento esistenti e sviluppatesi sulla base dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 2001 e, pertanto, non ha carattere innovativo ma ricognitivo ed esplicativo della disposizione originaria come risulta anche dalla discussione del provvedimento in seno alla Commissione Agricoltura della Camera.
Il Legislatore del 2001, infatti, aveva voluto prevedere, recependo per altro prassi orientative a livello amministrativo e giurisprudenziale, che la cooperativa di imprenditori agricoli, anche quando svolge attività secondarie, rimane nell'alveo dell'imprenditore agricolo a condizione che utilizzi prevalentemente prodotti dei soci o della fornitura in via prevalente ai soci. Veniva sancito il principio del prolungamento dell’azienda del socio in cooperativa anche dal punto di vista civilistico e, inoltre, nell’ottica di un ammodernamento dell’agricoltura, veniva consentito a tali cooperative anche di esercitare servizi diretti alla cura ed ad un ciclo biologico ai soci senza snaturare il riconoscimento di imprenditore agricolo.
Con il comma 8-ter viene quindi ribadito e chiarito il significato dell’articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 228/2001 ovvero che le cooperative di imprenditori agricoli che svolgono le sole attività connesse di cui all’articolo 2135 c.c. utilizzando prevalentemente i prodotti dei soci (le nostre cooperative di conferimento) si considerano imprenditori agricoli.
La disposizione inserita dal Legislatore al comma 8-ter scongiura il pericolo che le nostre cooperative agricole di conferimento possano considerate imprese commerciali in quanto non esercitanti anche attività primaria di coltivazione e/o di allevamento e/o di selvicoltura.
Qualora la tesi interpretativa della cassazione non fosse stata negata dal Legislatore si sarebbe potuto incorrere in una serie di conseguenze assai dannose per la cooperazione agricola di conferimento, in quanto si sarebbero potuti mettere in discussione alcuni degli istituti civilistici, tributari e di finanziamenti già acquisiti dalle cooperative di conferimento in virtù del fatto che sono considerate imprenditori agricoli, come ad esempio:
a) L’accesso alle linee di finanziamento europee dedicate all’agricoltura: PSR; OCM;
b) La possibilità di considerare i fabbricati delle cooperative di conferimento come edifici rurali strumentali e quindi la relativa esenzione IMU;
c) La possibilità di applicare il regime fiscale di cui all’art. 10, DPR n. 601/1973;
d) La possibilità di poter usufruire dei vantaggi previsti per l’imprenditore agricolo professionale (IAP);
e) Il non assoggettamento al fallimento delle cooperative agricole;
f) La natura di datore di lavoro agricolo e il relativo trattamento previdenziale previsto dall’art. 1, legge n. 240 del 1984.
------------- ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ ---------------
L’articolo 2 mira a favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura nelle regioni del Mezzogiorno. Ciò avviene estendendo la misura “Resto al Sud” alle imprese agricole, mediante una specifica destinazione di 50 milioni di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e creando così le condizioni per erogare un novero più ampio di servizi a favore degli imprenditori, anche di natura creditizia.
Al fine di estendere la misura “Resto al Sud” alle imprese agricole, si dispone la modifica dell’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, che già oggi prevede che- ai soggetti ammessi alle agevolazioni in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale - possano essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile. La novella aggiunge ora la possibilità di concedere, solo alle imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in alternativa ai mutui agevolati previsti dallo stesso articolo, un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile, nonché mutui agevolati a tasso zero di importo non superiore al sessanta per cento della spesa ammissibile.
Resta previsto che, per le iniziative nel settore della produzione agricola, il mutuo agevolato abbia una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni. A tutte queste agevolazioni si applicano i massimali previsti dalla normativa europea e le agevolazioni medesime sono concesse nel rispetto di quanto previsto in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
Il comma 3, infine, prescrive l’aggiunta del comma 2-bis all’articolo 2 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, disponendo che le attività di competenza dei consorzi agrari possono essere svolte anche mediante la partecipazione a società di capitali in cui i consorzi dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria. Nell’abito di discussione al Senato è stato accolto un emendamento secondo cui le attività esercitate dalle predette società, a favore dei soci dei consorzi agrari che ne detengono la partecipazione, sono svolte nel rispetto degli scopi e delle finalità mutualistiche dei consorzi.
Questa nuova formulazione della disposizione, pur non pregiudicando le aspettative dei Consorzi Agrari, scongiura il pericolo che possa essere attribuita natura mutualistica alle società di capitali avente scopo di lucro. Su tale questione è stata fatta una vera e propria battaglia di principio da tutto il Movimento Cooperativo a salvaguardia dei principi cardine dell’ordinamento cooperativo e costituzionale italiano.
La nuova formulazione della disposizione si interpreta come una garanzia a favore dei consorziati e, per contro, un limite per le società di capitali controllate dai consorzi agrari: queste ultime, infatti, nell’effettuare le prestazioni in favore dei soci dei consorzi agrari controllanti, non potranno svolgere attività speculativa nel rispetto della causa consortile e del sistema di controlli che il legislatore ha predisposto per i consorzi.
------------- ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ ---------------
L’articolo 2-bis è stato introdotto ex novo dall’esame in Senato, allo scopo di fronteggiare i danni causati dal coleottero Xylosandrus compactus, dal batterio della Xylella Fastidiosa e quelli derivanti dalla diffusione della Botrytis Cinerea.
L'intervento assegna risorse finanziarie per la difesa dei carrubi nella regione Siciliana dal coleottero in titolo, nonché per la tutela del settore olivicolo-oleario dalla Xylella e del settore vitivinicolo dalla Botrytis. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sarà perciò dotato di un fondo per la ricerca, con assegnazione di 200 mila euro, al fine di promuovere interventi volti al contrasto alla diffusione del coleottero, allo studio della bioetologia del medesimo e alla configurazione di strategie ecocompatibili di profilassi e terapia per il contenimento delle infestazioni.
------------- ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ ---------------
L’articolo 3 opera al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese, dettando disposizioni per consentire ai comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia di dare in concessione o in affitto ai soggetti in età compresa tra i 18 e i 40 anni terreni e aree in stato di abbandono.
A tal fine viene definita in via sperimentale una procedura finalizzata all’assegnazione dei terreni in esame così articolata.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge i comuni provvedono ad una ricognizione dei terreni e delle aree di cui sono titolari che rientrano nelle seguenti categorie:
§ terreni agricoli sui quali non è esercitata l’attività agricola da almeno 10 anni;
§ terreni oggetto di rimboschimento artificiale o in cui si sono sviluppate formazioni arbustive ed arboree, ad esclusione dei boschi, nei quali non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi quindici anni;
§ le aree edificate ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo e le relative unità immobiliari, che risultino in stato di abbandono da almeno quindici anni ovvero di aree o unità sulle quali non risultino più operative aziende o società da almeno 15 anni.
I comuni pubblicano, quindi, sul proprio sito istituzionale l’elenco dei beni oggetto di ricognizione e danno gli stessi in concessione, previa presentazione di un bando, per un periodo non superiore a nove anni, a soggetti con un’età compresa tra i 18 e i 40 anni che presentino un progetto per la valorizzazione del bene. Priorità viene assegnata ai progetti di riuso di immobili dismessi che escludano ulteriore consumo di suolo non edificato e ai progetti con elevati standard di qualità architettonica e paesaggistica.
Entro 60 giorni dall’approvazione della graduatoria viene assegnato il bene, consentendo al beneficiario l’immissione nel possesso con l’obbligo di eseguire le attività indicate nel progetto presentato. Il testo specifica che deve trattarsi di attività agricola, artigianale, commerciale e turistico-recettiva.
Nel caso di terreni e aree appartenenti a privati rientranti nelle categorie prima indicate, i richiedenti devono presentare una manifestazione di interesse, indicando i dati di identificazione del fondo e del proprietario, eventuali diritti di terzi o trascrizioni sui beni in oggetto.
Il Comune pubblica in una apposita sezione il progetto ricevuto ed informa il proprietario dell’interesse manifestato, proponendo lui una proposta irrevocabile di contratto di affitto. In caso di assenso, il Comune dà il via libera all’esecuzione del progetto che non deve oltrepassare la durata del contratto di affitto. La mancata presentazione del consenso dell'avente diritto, nei modi e nelle forme previste, determina la nullità del progetto e del contratto di affitto.
Il beneficiario ha il divieto assoluto di cedere a terzi in tutto o in parte il terreno o l’azienda costituita per l’esecuzione del progetto presentato. A tal fine è consentita la costituzione di società agricole e di società artigiane nelle quali l’assegnatario ha la maggioranza del capitale e il potere di amministrare la società, nonché di società familiari. Il contratto di affitto è trascritto nei registri immobiliari; la trascrizione interrompe l’usucapione.
Il comma 13 prevede che nel caso il progetto riguardi la realizzazione di attività terziarie di carattere non profit o artigianali incluse anche quelle turistico-ricettive, il comune è tenuto ad adottare le connesse modificazioni in variante degli strumenti urbanistici vigenti entro un termine (180 giorni dall’assegnazione) nelle more del quale possono essere iniziate le attività di trasformazione.
Il beneficiario deve corrispondere al comune un canone d’uso indicizzato, determinato sulla base di un’apposita perizia tecnica di stima, in caso di proprietà dei privati, il canone è versato al proprietario. Qualora il proprietario, nei cinque anni successivi alla scadenza del periodo contrattuale, voglia trasferire il bene a titolo oneroso, è tenuto a notificare la proposta all’assegnatario il quale vanta un diritto di prelazione sul bene. In caso di mancata notifica o di trasferimento del bene ad un prezzo inferiore a quello indicato nella notifica, l’assegnatario ha diritto a riscattare il bene dall’acquirente e dai successivi aventi causa. Ai rapporti tra privati si applicano le norme relative al contratto di affitto. Comunque, la difformità tra quanto realizzato e quanto progettato costituisce causa di risoluzione del contratto di affitto relativo ai beni privati, fermo restando il potere di revoca degli eventuali atti adottati.
Il comma 16 obbliga i Comuni a trasmettere alle regioni l’elenco dei beni censiti ed assegnati anche ai fini dell’inserimento nella Banca delle terre agricole.
Il comma 17, poi, prevede coloro che intendono realizzare attività artigianali, commerciali e turistico-ricettive possono usufruire dell’incentivo denominato “resto al Sud” di cui all’articolo 1; coloro che intendono realizzare attività agricole possono utilizzare le misure di incentivo previste dall’articolo 2.
Il comma 17 reca alcune modifiche all'articolo 15 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il quale autorizzava la spesa di 20.942.3000 di euro, per il 2017, in favore del comparto bovino, ovino e suino delle regioni colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016; vi prevedeva, sempre per il 2017, la spesa di 2 milioni di euro per il settore equino nelle medesime zone. Le novelle impattano anzitutto sul comma 4, includendovi le imprese agricole che hanno subito danni anche a causa della eccezionale siccità prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017; vi si precisa anche che, nel caso in cui le agevolazioni eccedano le risorse stanziate e/o tempore, si provvede mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili. Inoltre, al comma 5 di quella stessa disposizione, si rimettono in termini le regioni, consentendo loro di esercitare il potere di proposta - ai fini della declaratoria della eccezionalità dell’evento, ivi prevista - entro il 31 dicembre 2017, per le imprese agricole che hanno subito danni dalla eccezionale siccità prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017.