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Decreto del Mite al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con le misure di sostegno agli investimenti previsti dal PNNR

nell’ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 - “Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l’economia circolare”, per un ammontare complessivo pari a 1.730,4 milioni di euro

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Si informa che il Ministero della Transizione Ecologica ha emanato il decreto di cui all’oggetto, con il quale stabilisce i nuovi criteri per incentivazione degli impianti di biometano immesso nella rete del gas naturale e prodotto, nel rispetto dei requisiti di sostenibilità previsti dalla direttiva 2018/2001/UE, da impianti di nuova realizzazione alimentati da matrici agricole e da rifiuti organici o da impianti per la produzione di elettricità da biogas agricolo oggetto di riconversione.

“L’impianto agricolo” viene definito come l’impianto di produzione e utilizzazione di biogas facente parte del ciclo produttivo di un’azienda agricola o che utilizza materie provenienti da attività agricola, forestale, di allevamento, alimentare e agroindustriale non costituenti rifiuto.

La riconversione è da intendersi come l’intervento su un impianto agricolo esistente di produzione e utilizzazione di biogas che viene convertito alla produzione di biometano e, pertanto, destina, in tutto o in parte, la produzione di biogas a quella di biometano, anche con aumento della capacità produttiva.

L’incentivo consiste in un contributo in conto capitale ed in una tariffa incentivante per la produzione netta di biometano immessa in rete. Naturalmente per poter beneficiare di tale incentivazione l’impianto non dovrà usufruire degli incentivi di cui al DM 2 marzo 2018.

Per quanto riguarda gli importi delle incentivazioni si rinvia agli allegati del provvedimento allegato alla presente.

Tra i requisiti che devono possedere gli impianti per poter accedere all’incentivazione si segnala la necessità, nel caso di impianti agricoli situati in zone vulnerabili ai nitrati con carico di azoto di origine zootecnica superiore a 120 kg/ha come definite dai Piani di azione regionali in ottemperanza alla direttiva 91/676/CEE, di utilizzare almeno il 40% in peso di effluenti zootecnici nel piano di alimentazione. Importanti sono anche i requisisti per la chiusura delle vasche di stoccaggio del digestato. Inoltre l’impianto che produce biometano destinato al settore dei trasporti a partire da materie prime utilizzabili per la produzione di biocarburanti avanzati di cui all’allegato VIII al decreto legislativo n. 199 del 2021, e deve conseguire una riduzione di almeno il 65% delle emissioni di gas a effetto serra mediante l’uso della biomassa;  l’impianto che produce biometano destinato ad altri usi deve conseguire una riduzione di almeno l’80 % delle emissioni di gas a effetto serra mediante l’uso della biomassa.

Nel 2022 è prevista l’emanazione di una sola procedura competitiva e dal 2023 sono previste almeno due procedure l’anno, con un periodo di apertura del bando di 60 giorni. Il GSE valuterà i progetti e, entro 90 giorni dalla chiusura di ogni singola procedura, pubblica la relativa graduatoria dei progetti ammessi, dando evidenza dei progetti collocatisi in posizione utile ai fini dell’accesso agli incentivi di cui al presente decreto.

Si rinvia per ogni ulteriore dettaglio al provvedimento allegato e si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti.

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