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Decreto-Legge 23 settembre 2022 n. 144

Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del piano nazionale di ripresa e resilienza – (c.d. decreto aiuti ter).

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Si informa che in Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022, è stata pubblicato il provvedimento di cui all’oggetto (All.1).

Il Decreto-legge dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.

Di seguito segnaliamo le disposizioni principali di specifico interesse per il settore agricolo e agroalimentare, rinviando per l’esame di altre disposizioni più generali, alle comunicazioni effettuate dalla Confederazione.

Per le imprese energivore che dimostrino un aumento del 30% dei costi sostenuti nel terzo trimestre 2022 rispetto al medesimo periodo del 2019, il credito di imposta è aumentato al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022 (anche in relazione alla

spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse auto consumata nei mesi di ottobre e novembre 2022). Alle medesime condizioni di cui sopra le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW , è riconosciuto un credito di imposta nella misura del al 30 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022,  Per le imprese a forte consumo di gas e per quelle diverse dalle così dette “gasivore”  il credito di imposta è pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022.

L’articolo 2 prevede un credito di imposta del 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell’anno 2022 a favore delle imprese agroameccaniche. Eguale credito di imposta è previsto a favore delle imprese agricole e della pesca in relazione alla spesa sostenuta nel quarto trimestre solare dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali. Entro il 16 febbraio 2023 i predetti beneficiari del credito di imposta “agricolo”, a pena di decadenza dal diritto alla

fruizione del credito non ancora fruito, inviano all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022. La misura in questione si applica nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

L’articolo 3 prevede la possibilità per le imprese di ottenere da SACE garanzia gratuita, nei limiti delle disposizioni comunitarie per gli aiuti causa il conflitto Russo-Ucraina, per ottenere liquidità a buon prezzo per il pagamento delle fatture energetiche.

L’articolo 4 prevede una riduzione delle accise per i carburanti utilizzati per l’autotrasporto.

Si allega alla presente il testo del decreto-legge coordinato e si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento.

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Matteo Milanesi
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