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Decreto interministeriale 18 gennaio 2016 recante misure in favore dell’autoimprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale

Categorie: Circolari, Politica Nazionale Tags: MUTUI, TASSO ZERO, GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI

Si informa che in Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2016 è stato pubblicato il decreto di cui all’oggetto.

Il provvedimento è stato emanato in applicazione di una disposizione contenuta all’articolo 7-bis del decreto legge n. 91 del 11 agosto 2014 (Campoilibero).

Il provvedimento, pertanto, disciplina le modalità di concessione di mutui a tasso zero in favore di giovani imprenditori agricoli che vogliono subentrare in una azienda agricola attiva ovvero in favore di micro imprese o PMI di giovani agricoltori che svolgono attività di produzione, trasformazione e commercializzazione.

Nel primo caso i beneficiari devono essere piccole o medie imprese o micro imprese, in qualunque forma costituite, che intendono subentrare in una azienda agricola attiva da almeno due anni e che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento della azienda in cui si intende subentrare.
Tali imprese non devono essere costituite da più di sei mesi, devono esercitare esclusivamente le attività 2135 c.c., devono essere amministrate e condotte da un giovane IAP o coltivatore diretto tra i 18 e i 40 anni ovvero, nel caso di società, devono essere composte in maggioranza (in quote ed in numero) ed amministrate da soci giovani IAP o coltivatori diretti. Al momento della domanda l’impresa dovrà essere subentrata da non più di sei mesi o dovrà subentrare entro tre mesi dalla delibera di ammissione ai benefici.

Nel caso di micro imprese o di PMI attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che intendono presentare un progetto per lo sviluppo o il consolidamento della propria azienda non è necessario che si siano appena insediate in agricoltura ma, al contrario, devono essere attive da almeno un biennio e devono essere amministrate e condotte da giovani IAP o coltivatori diretti.

In ogni caso non sono finanziabili le imprese in difficoltà e non è possibile derogare ai divieti o restrizioni sul cumulo degli incentivi previsti dal regolamento comunitario sull’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli nonché dai Pinai di sviluppo rurale regionali.

I progetti finanziabili non possono prevedere investimenti superiori ai 1.500.000 (IVA esclusa) e lo strumento di finanziamento è quello del muto a tasso zero di durata dai 5 ai 10 anni ( che è esteso a 15 anni per progetti sulla produzione agricola) e di importo non superiore al 75% delle spese ammissibili ( studio fattibilità, analisi di mercato, opere edilizie per la costruzione o miglioramento di immobili, oneri per il rilascio delle concessioni edilizie, allacciamenti, impianti, macchinari e attrezzature, servizi di progettazione, beni pluriennali, nei limiti puntualmente previsti dall’articolo 5 del decreto).
I mutui dovranno essere coperti da garanzia ipotecaria o da fideiussione bancaria.

L’articolo 4 del decreto disciplina puntualmente i massimali di intervento al fine di rendere compatibile la disposizione nazionale con il regolamento europeo sugli aiuti di stato ammissibili nel settore agricolo: l’aiuto è concedibile in termini di equivalente sovvenzione lordo (ovvero l’ importo dell'aiuto se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere) nel limite del 50% nelle regioni meno sviluppate e 40% nelle restanti, in ogni caso le agevolazioni non possono superare i 500.000 per impresa.

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