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Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2015

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Si informa che in data 28 luglio 2016 il Senato della Repubblica ha approvato definitivamente la legge di cui all’oggetto. Il provvedimento entrerà in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La norma contiene diverse deleghe che il Governo è chiamato ad attuare attraverso l’emanazione di appositi decreti legislativi. Alcune materie su cui il Governo dovrà legiferare sono di interesse per il settore agricole e agroalimentare.

L’articolo 5 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e della direttiva 2011/91/UE, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, anche mediante l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali relative a materie espressamente disciplinate dalla normativa europea. Il comma 3 di tale articolo vincola il Governo a seguire determinati principi e criteri direttivi specifici tra i quali quello di prevedere l'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, nonché gli eventuali casi in cui tale indicazione possa essere alternativamente fornita mediante diciture, marchi o codici equivalenti, che consentano comunque di risalire agevolmente alla sede e all'indirizzo citati. Inoltre si dovrà adeguare il sistema sanzionatorio nazionale per le violazioni amministrative delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 ai relativi atti di esecuzione e alle disposizioni nazionali. Il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi è altresì autorizzato ad emanare disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi già approvati.

L’articolo 16 della legge in commento, stabilisce che nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nel rispetto dei principi e dei criteri della direttiva medesima, il Governo è tenuto a seguire alcuni principi e criteri direttivi tra cui quello di adottare le definizioni di residuo della lavorazione e di residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura introdotte dalla direttiva (UE) 2015/1513, al fine di consentire la massima utilizzazione delle opportunità di impiego di residui per produrre biocarburanti. Inoltre il Governo nell’esercizio della delega dovrà valutare la possibilità di concorrere all'adempimento degli obblighi di cui alla direttiva 98/70/CE (riduzione delle emissioni prodotte dai carburanti del 6 per cento entro il 31 dicembre 2020), anche per mezzo dei biocarburanti utilizzabili per il settore del trasporto aereo civile, secondo quanto previsto dalla medesima direttiva 98/70/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/1513, attraverso una regolamentazione specifica che eviti la competizione tra biocarburanti e risorse alimentari.

L'articolo 17 prevede che il Governo nell’ambito della delega per l’attuazione della direttiva 2015/2193/UE, relativa alla limitazione delle emissioni in atmosfera di alcuni inquinanti originati da impianti di combustione medi, provveda anche al riordino del quadro normativo degli stabilimenti aventi emissioni in atmosfera in cui si colloca la disciplina degli impianti di combustione medi. La norma pone i seguenti principi e criteri direttivi specifici, in base ai quali il Governo è tenuto a:  aggiornare la disciplina generale relativa agli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera non soggetti ad autorizzazione integrata ambientalerazionalizzare le procedure che riguardano l'autorizzazione degli stabilimenti, anche nell'ottica di garantire un coordinamento con le norme in materia di autorizzazione unica ambientaleaggiornare l'Allegato I alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riducendo i valori limite vigenti di emissione alla luce delle migliori tecnologie disponibili, con priorità per gli impianti di combustione e per la classificazione delle sostanze inquinanti;  riconoscere agli impianti di combustione medi esistenti un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi sul piano tecnico alle nuove prescrizioni;  aggiornare il sistema delle sanzioni penali e amministrative previsto dalla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in modo da assicurare l'effettività, la proporzionalità e la efficacia dissuasiva delle misure sanzionatorie relative agli stabilimenti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale. 
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