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Legge di stabilità 2015

Categorie: Circolari, Politica Nazionale Tags: LEGGE STABILITA'

In data 29 dicembre 2014 è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la Legge n. 190 del 23 dicembre recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (stabilità 2015).

La norma, salvo specifiche previsioni, è entrata in vigore a partire dal 1 gennaio 2015 e si compone di un articolo unico formato da 735 commi. La legge contiene alcune disposizioni di interesse per il settore agricolo ed agroalimentare che di seguito andiamo ad evidenziare

DEDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO DALL’IRAP
Nei commi da 20 a 25 è prevista a partire dal 2015 la deduzione dall’IRAP della differenza tra il costo del lavoro complessivo per il personale a tempo indeterminato e le deduzioni già vigenti riferibili al costo del lavoro. Questa agevolazione IRAP spetta a beneficio anche delle società di capitali, delle persone fisiche delle società semplici e i produttori agricoli. Contemporaneamente si è abrogata la riduzione delle aliquote che si era stabilita nel precedente D.L. n. 66/2014 e, pertanto, l’aliquota IRAP per i settore agricolo è ripristinata all’1,9%.

Per i produttori agricoli titolari di reddito agrario e per le società agricole di cui all’articolo 2 del D.lgs. n. 99/2004 (quindi di quelle società che hanno in statuto come oggetto esclusivo l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’articolo 2135 del c.c. e che nella denominazione sociale o nella ragione sociale abbiano la dicitura “società agricola”), è prevista anche la possibilità di effettuare la predetta deduzione anche per i lavoratori agricoli a tempo determinato purché nel periodo di imposta abbia lavorato almeno 150 giornate ed il contratto abbia una durata triennale. L’applicazione di tale ultima previsione è tuttavia subordinata all’ottenimento di apposita autorizzazione della Commissione europea.

Infine per i soggetti passivi di IRAP che nell’esercizio della loro attività non hanno dipendenti, è previsto un credito di imposta pari al 10% dell’imposta lorda da usufruire tramite compensazione. Tale disposizione pare essere stata inserita per evitare che coloro che non possono portare in deduzione alcun costo di lavoro non vengano eccessivamente penalizzati dal ripristino delle aliquote IRAP originarie.

TFR IN BUSTA PAGA
I commi da 26 a 37 introducono la disciplina che prevede, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1/5/2015 al 30/06/2018, i lavoratori del settore privato possano richiedere di percepire la quota maturanda di TFR tramite liquidazione mensile diretta. Rimandando alla circolare n. 1/2015 del Dipartimento politico sindacale – Servizio Sindacale Giuslavoristico – di Confcooperative per quanto concerne gli aspetti di dettaglio, vale la pena ricordare che tale disposizione non trova applicazione per i “lavoratori del settore agricolo”. Riteniamo opportuno chiarire se con tale espressione si comprendano anche i lavoratori delle cooperative che effettuano la trasformazione dei prodotti conferiti dai soci.

CREDITO DI IMPOSTA PER ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO
I commi 35 e 36 riscrivono l’articolo 3 del D.L. n. 145/2013 relativo credito di imposta per le attività di ricerca e di sviluppo. Ricordiamo che tra le azioni che determinano il credito di imposta vi sono, tra l’altro, gli investimenti fatti in ricerche pianificate per ottenere informazioni utilizzabili per mettere a punto nuovi prodotti o di nuovi processi nonché le spese effettuate per acquisire le competenze tecniche necessarie alla realizzazione di una nuova varietà vegetale. Rispetto alla disciplina previgente le innovazioni più rilevanti risiedono nel fatto che si amplia la platea dei soggetti beneficiari non essendo previsto alcun limite minimo di fatturato, il credito di imposta si dimezza in quanto arriva al 25% delle sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nel triennio precedente al 2015; rimane invariata la percentuale del 50% del credito di imposta per le spese di personale altamente qualificato impegnate nelle attività che danno origine al credito e per i contratti con università ed enti di ricerca. Altra novità è il raddoppio del tetto massimo di credito di imposta pro capite annuo (si passa da 2,5 a 5 milioni di euro). Altra novità è la diminuzione dell’investimento minimo agevolabile che passa dai 50.000 euro ai 30.000 euro.

SGRAVI CONTRIBUTIVI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
I commi da 118 a 121, prevedono con riferimento alle nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato effettuate nell’anno 2015 il riconoscimento per un massimo di trentasei mesi l’esonero del versamento dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. Anche in questo caso la norma prevede l’esclusione per del settore agricolo. La Federazione ha sin da subito in ambito di audizione parlamentare e successivamente con la predisposizione di alcuni emendamenti, tentato di chiarire che con il termine “settore agricolo” non si doveva intendere quello agroalimentare e che, pertanto, le cooperative di imprenditori agricoli che trasformano il prodotto conferito dai soci potessero accedere ai benefici per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato. Una tale precisazione non è3.stata introdotta mentre, rispetto alla versione originaria del disegno di legge, la norma approvata definitivamente ha dedicato un comma (il 119) alle assunzioni effettuate da “datori di lavoro del settore agricolo”. Per tali soggetti il beneficio contributivo è previsto per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato effettuate nell’anno 2015 eccetto gli assunti con contratto di apprendistato. Sono tuttavia escluse dal beneficio le assunzioni effettuate da datori di lavoro agricoli di lavoratori che nel 2014 risultavano essere assunti a tempo indeterminato e di lavoratori che nell’anno 2014 erano assunti a tempo determinato e risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore alle 250 in riferimento all’anno solare 2014.

Per i benefici spettanti ai datori di lavoro agricolo è prevista una dotazione finanziaria ad hoc pari a 2 milioni di euro per il 2015, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, 11 milioni di euro per il 2018 e 2 milioni di euro per il 2019.Come precisato nella circolare n. 1/2015 del Dipartimento politico sindacale – Servizio Sindacale Giuslavoristico – di Confcooperative, è da chiarire come la disposizione specifica per i datori di lavoro agricoli si applichi alle assunzioni di impiegati visto che il requisito dell’iscrizione negli elenchi nominativi fa presumere che si riferisca unicamente agli operai agricoli.

FINANZIAMENTO FONDO PER GLI INDIGENTI
Il comma 131 prevede un finanziamento per il Fondo nazionale per gli indigenti gestito da AGEA in collaborazione con gli Enti caritativi, per un ammontare di 12 milioni di euro per l’anno 2015.

PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY E VALORIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE AGRICOLA
Ai commi 202 e 203 vengono stanziate risorse al fine di realizzare le azioni previste nel D.L. n. 133/2014 relativo al piano made in Italy. In particolare nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico per la riassegnazione all’ICE vengono stanziati 130 milioni di euro per il 2015, 50 milioni per il 2016 e 40 milioni per il 2017, vincolando una quota di tali risorse pari ad 3 milioni annui per il triennio 2015-2017 ai consorzi per l’internazionalizzazione. Inoltre è istituito presso il Ministero delle politiche agricole il Fondo per le politiche di valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia ed all’estero, delle imprese e dei prodotti agricoli e agroalimentari, con una dotazione iniziale di 6 milioni di euro annui per il biennio 2015-2016.

RAFFORZAMENTO RUOLO DI ISMEA E POSSIBILITA’ DI CEDERE CREDITI PAC
Con i commi da 208 a 219 è stata prevista la possibilità che gli imprenditori agricoli beneficiari di aiuti PAC possano cedere ad ISMEA i crediti sottostanti al diritto all’aiuto maturati (quelli per cui la domanda di concessione dell’aiuto alla Commissione sia già stata accolta) e certificati dagli Organismi pagatori, a fronte della corresponsione di una anticipazione finanziaria ad opera dello stesso istituto.

Il beneficiario del diritto di aiuto dovrà, in sede di presentazione della Domanda Unica, esercitare la facoltà di cedere il credito sottostante.

Al fine di evitare effetti negativi per la finanza pubblica la compensazione legale dei crediti agricoli contributivi è sincronizzata alla data di cessione del credito a ISMEA. In questo modo sono esclusi dalla cessione i crediti a compensazione dei debiti INPS e di eventuali debiti derivanti da DURC negativo, che al momento del materiale pagamento di un aiuto da parte dell’Organismo pagatore verranno trasferiti ad INPS.

Ai fini delle garanzie concesse da ISMEA vengono assimilati i debiti contratti dalle imprese agricole ed agroalimentari mediante emissioni di titolo di debito (mini bond) a quelli bancari (finanziamenti ed aperture di scoperti di conto). Tale equiparazione (comma 209) è finalizzata a favorire la crescita del canale non bancario.

SEMPLIFICAZIONE E CONSULENZA AZIENDALE
I commi da 210 a 213 prevedono alcune misure in chiave di semplificazione e di integrazione della disciplina sul Sistema di consulenza aziendale istituito con il D.L. n. 91/2014 (Campolibero).

Sotto il primo aspetto è previsto la realizzazione di un banca dati delle aziende agricole (An Agri) che viene inserita tra le banche dati di interesse nazionale elencate nel così detto Codice dell’Amministrazione Digitale-CAD). In questo modo la predetta anagrafe diviene obiettivo e.gov dell’Agenda Digitale come infrastruttura centrale facendosi carico dal 2015 dei dati ora sparsi in molti sistemi informativi parzialmente scollegati e consentendo attraverso una immediata disponibilità in forma organizzata un funzionamento sincrono di tutte le amministrazioni interessate alle attività nel settore primario.

Per quanto riguarda il Sistema di consulenza aziendale in agricoltura, poiché la selezione degli organismi di consulenza da parte delle Regioni e delle Provincie autonome deve avvenire nel rispetto delle procedure della normativa sugli appalti pubblici, si è ritenuto necessario consentire il ricorso allo strumento dell’Accordo quadro previsto dall’articolo 32 della Direttiva n. 2004/18 e dall’articolo 59 del D.lgs. n. 163/2006.

FONDO LATTE DI QUALITA’
Con i commi da 2014 a 216 viene prevista l’istituzione di un Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario con una dotazione pari ad 8 milioni di euro per il 2015, 50 milioni di euro per il 2016 e altri 50 milioni per il 2017. La misura è stata predisposta al fine di accompagnare il settore lattiero caseario alla fine del regime delle quote latte consentendo alle imprese di prepararsi alle nuove sfide di mercato con una filiera qualitativamente più competitiva a partire dalla produzione. Con decreto del ministero delle politiche agricole e agroalimentari di concerto con il ministero dell’economia e finanza, verranno predisposti i criteri e le modalità di accesso al contributo.

Non potranno accedere ai finanziamenti i produttori che non sono in regola con il pagamento delle multe derivanti dall’eccesso di produzione lattiera ovvero che abbiano aderito ai programmi di rateizzazione delle multe ma non sono in regola con i relativi pagamenti.I contributi verranno elargiti in regime di de minimis e i progetti ammessi a contributo potranno usufruire delle garanzie

ISMEA.5.RIDUZIONE STANZIAMENTI E RIFORMA DEGLI ISTITUTI DI PATRONATO
Segnaliamo come dal comma 309 al comma 311 si preveda con riferimento all’anno finanziario 2015 la riduzione di complessivi 35 milioni di euro gli stanziamenti previsti per il finanziamento degli istituti di patronato e per il 2016 è prevista la riduzione dall’80 al 62% delle somme impegnate sulla base dell’ultimo conto consuntivo approvato la misura delle risorse erogate ai patronati. Inoltre si è previsto che dall’anno 2015 l’aliquota di prelevamento per il finanziamento dei patronati su contributi previdenziali obbligatori incassati, passa dallo 0,226 allo 0,186 per cento.

A fronte di tale riduzione degli stanziamenti per i patronati si è prevista una nuova disciplina degli stessi sia in termini di nuovi criteri di rappresentatività sia in termini di ampliamento delle attività esercitabili con possibilità di svolgere prestazioni remunerate a tariffa in favore di pubbliche amministrazioni e datori di lavoro privati.

RIDUZIONE SPESE MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE AGROALIMENTARI E FORESTALI
I commi da 381 a 383 prevedono l’incorporazione dell’INEA nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRAA). Il CRAA subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi di INEA.

GASOLIO AGRICOLO, PIANO IRRIGUO NAZIONALE E CONTRATTI DI FILIERA
Con i commi da 384 a 386 si prevede una riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio agevolato del 15% nel 2014 e del 23% dal 2015; è inoltre previsto una riduzione degli stanziamenti a favore del Piano irriguo nazionale per un ammontare di 6.400.000 euro annui.Infine al comma 386 si prevede il rifinanziamento dei contratti di filiera attraverso l’utilizzo di una quota delle risorse destinate al Ministero delle Politiche agricole agroalimentari e forestali.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ED INVERSIONE CONTABILE
Il comma 626 Rinnova la possibilità di rivalutazione di partecipazioni e terreni con aliquota al 4% e termine fissato al 30 giugno 2015. Il comma 629 introduce i meccanismo dell’inversione contabile ai fini IVA per la cessione di beni e supermercati, ipermercati e discount alimentari. Il sistema prevede che l’IVA venga versata dal cessionario e non dal cedente. L’efficacia della misura è subordinata alla deroga che deve essere concessa dal Consiglio dell’Unione Europea. Nel caso in cui la deroga venisse concessa i fornitori dovranno emettere fatture senza IVA per le vendite effettuate alla G.d.O., annotano le fatture nel registro IVA vendite, evidenziano l’operazione nella dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta in cui viene effettuata. Gli operatori della grande distribuzione dovranno integrare le predette fatture di acquisto con l’IVA, annotano sia nel registro IVA vendita che in quello IVA acquisti, evidenziano l’operazione nella dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta in cui viene effettuata la stessa.

La conseguenza è che il fornitore della GdO si troverà con molta IVA da richiedere a rimborso e, considerando i tempi lunghi, potrebbe incorrere in difficoltà di liquidità.

TERREMOTO EMILIA ROMAGNA
I commi 661 e 662 prevedono alcune disposizioni di interesse per le zone colpite dal sisma di maggio 2012. Il primo dei due commi prevede una modifica alla disciplina del finanziamento garantito dallo stato per i titolari di imprese, ivi comprese quelle agricole, che hanno subito danni economici alla loro attività a causa del sisma prevedendo che tale aiuto deve essere concesso nel rispetto del regime del de minimis.

Il secondo dei succitati commi prevede la proroga al 30 giugno 2015 per il pagamento dell’IMU dei fabbricati danneggiati dal sisma dell’Emilia.

PROROGA IMU TERRENI MONTANI E IVA PELLETAi commi 692 e 693 si prevede la proroga del pagamento IMU al 26 gennaio 2015 per i terreni montani non esenti ai sensi del Decreto ministeriale del 28 novembre 2014.Al comma 711 si prevede l’aumento dell’aliquota IVA da 10 a 22% per l’acquisto dei pellet.

QUOTE LATTE – RISCOSSIONE MULTESegnaliamo che il comma 714 prevede che l’Agea per la riscossione coattiva delle multe delle quote latte si possa avvalere oltre che della Guardia di Finanza anche di Equitalia.

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Matteo Milanesi
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