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Conversione in legge del c.d. “Decreto Legge crescita”

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Si informa che in Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019 supplemento ordinario n. 26/L è stata pubblicata la Legge n. 58 del 28 giugno 2019 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge n. 34/2019 recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.

Il provvedimento contiene numerose disposizioni di carattere fiscale, di lavoro e di misure incentivanti i vari settori economici. Di seguito si elencano le principali misure che riteniamo di maggior interesse per le associate alla Federazione, rinviando per l’esame delle restanti disposizioni alle circolari predisposte dagli uffici competenti della Confederazione.

Misure  di sostegno alle aggregazioni di imprese  (articoli 11 e 44-bis)

L’articolo 11 propone, per le operazioni di aggregazione di imprese condotte fino al 31 dicembre 2022, il cd. bonus aggregazione. L’agevolazione in commento consente, a fronte dell'effettuazione di operazioni di fusione, scissione o conferimento di azienda, il riconoscimento fiscale dell'avviamento e del maggior valore attribuito ai beni strumentali, materiali e immateriali, fino alla soglia di cinque milioni di euro. Viene introdotta pertanto una deroga al regime di neutralità fiscale che caratterizza tali operazioni, in base al quale il maggior valore attribuito ai beni è riconosciuto ai fini fiscali solo dopo l’applicazione e il pagamento delle imposte sulle medesime plusvalenze.

L’articolo 44-bis, reca agevolazioni per le operazioni di aggregazione aziendale compiute da società del Mezzogiorno, da  cui risulti  una o più   imprese aventi,   a loro volta, sede  legale   nel 

Mezzogiorno: l’agevolazione consiste nella possibilità di trasferire al soggetto derivante dall’aggregazione le attività fiscali differite (DTA) delle singole imprese e trasformarle in credito di imposta, a fronte del pagamento di un canone annuo determinato applicando l’aliquota dell’1,5% alla differenza tra le DTA e le imposte versate.

Misure doganali e su export (articoli 13-ter, 32, 49)

 L’articolo 13-ter, prevede la possibilità per i contribuenti di pagare i diritti doganali, così come tutti gli altri diritti riscossi dalle Dogane in forza di specifiche disposizioni legislative, mediante strumenti di pagamento tracciabili ed elettronici.

L’articolo 32, introduce in favore dei consorzi nazionali e delle organizzazioni collettive delle imprese che operano nei mercati esteri un’agevolazione pari al 50 percento delle spese sostenute per la tutela legale dei prodotti colpiti dal fenomeno dell’Italian sounding, nonché, per la realizzazione di campagne informative e di comunicazione volte a consentire l'immediata identificazione del prodotto italiano. Il decreto interministeriale attuativo della misura è adottato dal Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla legge di conversione del D.L., anche di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Nel Codice della proprietà industriale (CPI):

-            viene inserita la definizione di pratiche integranti il fenomeno dell’Italian sounding;

 si specifica il divieto di registrazione come marchi di segni riconducibili alle forze                         dell'ordine e alle forze armate, di nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani, nonché di parole o segni lesivi della reputazione dell'Italia;

-             si estende la competenza del Consiglio nazionale anticontraffazione anche al contrasto dell’Italian Sounding.

È poi previsto, per il triennio 2019-2021, il Voucher 3i – “investire in innovazione”, volto a supportare le start-up innovative.

È demandata al MISE - UIBM l’adozione di un atto annuale di programmazione dei bandi relativi alle misure già operanti denominate brevetti, marchi e disegni.

È riconosciuta un’agevolazione per la promozione all’estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani.

Ulteriori norme disciplinano l’apertura della fase nazionale delle domande internazionali di brevetto secondo il Patent cooperation Treaty. 

L’articolo 49, concede alle piccole e medie imprese italiane esistenti al 1° gennaio 2019, per il periodo d’imposta in corso al 1° maggio 2019, un credito d’imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore, anche svolte in Italia, nel limite massimo di 60.000 euro.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo, pari a 5 milioni per l'anno 2020.

Le spese per la partecipazione alle fiere internazionali agevolabili sono le seguenti:

-          spese per l'affitto degli spazi espositivi e per il loro allestimento;

-          spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione connesse alla partecipazione.

Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti della normativa UE in tema di aiuti de minimis, con specifico riferimento anche al settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura.

 Imu società agricole (articolo 16-ter)

L’articolo 16-ter, equipara, con una norma di interpretazione autentica, quindi retroattiva, le società agricole agli imprenditori agricoli a titolo principale (IAP) e ai coltivatori diretti al fine di includerle nelle agevolazioni fiscali riconosciute a questi ultimi ai fini dell’imposta municipale propria.

Nel dettaglio, l’articolo aggiuntivo in esame estende le previsioni contenute nel comma 2 dell’art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 alle società agricole.

L’articolo 13 ha disposto l’anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria, prevendo, al comma 2, le esenzioni dal pagamento, individuate, in generale, nel possesso della prima abitazione, e, in particolare, in alcuni casi specifici quali le cooperative edilizie, i fabbricati destinati ad alloggi sociali, la casa coniugale assegnata al coniuge in caso di separazione e alcune ipotesi di immobili appartenenti alle Forze armate.

Ai fini dell’equiparazione in esame, lo stesso comma 2 ha tenuto ferme le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992, prevedendo che i soggetti richiamati dall’articolo 2, comma 1, lett. b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992 dovevano essere individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99. 

Il decreto legislativo n. 504/1992 istituì allora l’imposta comunale sugli immobili (ICI), definendo all’articolo 2 cosa debba intendersi per:

- fabbricato (lettera a);

- area fabbricabile (lettera b), dalla quale venivano esclusi i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel successivo comma 1 dell’articolo 9, sui quali persisteva l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali;

- terreno agricolo (lettera c).

L’art. 9 stabilì che i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicavano la loro attività a titolo principale erano soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente 50 milioni di lire e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 50 milioni di lire e fino a 120 milioni di lire;

b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 120 milioni di lire e fino a 200 milioni di lire;

c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 200 milioni di lire e fino a 250 milioni di lire.

Disciplina in tema di tempi di pagamento nelle transazioni commerciali (articolo 22)

L’articolo 22, novellando il D.Lgs. n. 231/2002, reca disposizioni relative ai tempi di pagamento tra le imprese, specificando i dati di cui deve essere data evidenza nel bilancio sociale, quali i tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell'anno, nonché le politiche commerciali adottate con riferimento alle transazioni medesime e le eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento. Si ricorda in proposito che il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 costituisce attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Tuttavia il settore agroalimentare gode di una disciplina nazionale speciale in materia di termini di pagamento (articolo 62 del Decreto legge n. 1/2012) e da ultimo è stata approvata una Direttiva contro le pratiche sleali nella filiera agroalimentare che dovrà essere recepita dallo Stato con provvedimento nazionale. Essendo le due disposizioni normative in rapporto di specialità l’una all’altra, si ritiene che tale nuova norma non debba essere applicata per quanto concerne le transazioni aventi ad oggetto prodotti agricoli e alimentari.

Misure per favorire l’economia circolare (articoli  26 da comma 1 a comma 6-bis, 26-bis, 26-ter)

L'articolo 26 dispone la concessione di finanziamenti agevolati e contributi diretti alle imprese e ai centri di ricerca a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse nell'ambito dell'economia circolare. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese ed i centri di ricerca che soddisfano una serie di caratteristiche specificatamente indicate al comma 2 del predetto articolo. Tali soggetti possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca.

L’articolo 26-bis, reca misure agevolative, sotto forma di abbuoni sui prezzi e di credito d’imposta, per incoraggiare l’aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili o avviati al riciclo immessi sul mercato. In particolare si consente all'impresa venditrice di merci con imballaggio di riconoscere all'impresa acquirente un abbuono sul prezzo dei successivi acquisti, in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio esposto in fattura. L'abbuono è riconosciuto all'atto della resa dell'imballaggio stesso, da effettuarsi non oltre un mese dall'acquisto.

In caso di riutilizzo degli imballaggi usati ovvero di raccolta differenziata ai fini del successivo avvio al riciclo, l'impresa venditrice fruisce di un credito d'imposta pari al doppio degli abbuoni riconosciuti all’impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzati.

L’articolo 26-ter, intende riconoscere benefici finanziari e fiscali, sotto forma di crediti d’imposta per l’acquisto di prodotti da riciclo e da riuso.

In particolare, si riconosce, per l’anno 2020, un contributo pari al 25 per cento del costo di acquisto di:

a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami ovvero dal riuso di semilavorati o di prodotti finiti;

b) compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.

Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che acquistano i predetti beni il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, fino ad un importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro.

Misure a sostegno di investimenti tecnologici (articolo 29 commi da 1 a 9)

L'articolo 29 reca disposizioni in materia di incentivi per la nuova imprenditorialità (commi 1-2), di revisione della disciplina attuativa per le aree di crisi industriale di cui alla L. n. 181/1989 sulla base di specifici criteri direttivi (commi 3 e 4). L’articolo, inoltre, al fine di favorire la

trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese, demanda a un decreto del MISE la definizione dei criteri, delle condizioni e delle modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie nella misura massima del 50 per cento dei costi ammissibili.

Il comma 6 prevede che le suddette agevolazioni sono dirette a sostenere la realizzazione dei progetti di trasformazione tecnologica e digitale aventi le seguenti caratteristiche:

a) essere diretti all'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel piano Impresa 4.0. Si tratta di:

- advanced manufacturing solutions, addittive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics;

- nonché delle seguenti tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori, al software, alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio nonché ad altre tecnologie quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange, EDI), geolocalizzazione, tecnologie per l'in-store customer experience, system integration applicata all'automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things;

b) presentare un importo di spesa almeno pari a 50 mila euro.

Per l'accesso alle predette agevolazioni, le imprese devono possedere, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le seguenti caratteristiche:

a) essere iscritte e risultare attive nel Registro delle imprese;

b) operare in via prevalente/primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere nonché, al fine di accrescerne la competitività ed in via sperimentale per gli anni 2019-2020, nel settore turistico per le imprese impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali, anche in un'ottica di maggiore accessibilità e in favore dei soggetti portatori di handicap;

c) avere conseguito nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 100 mila;

d) aver approvato e depositato almeno due bilanci;

e) non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

Il comma 7-bis  prevede che i soggetti in possesso dei suddetti requisiti, in numero non superiore a 10 imprese, possono presentare anche congiuntamente tra loro progetti realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, compresi il consorzio e l'accordo di partenariato in cui figuri come soggetto promotore capofila un DIH-digital innovation hub o un EDI-ecosistema digitale per l'innovazione, di cui al Piano Nazionale Impresa 4.0. In tali progetti l'importo di 500 mila euro, previsto dal comma 7, lettera c), può essere conseguito mediante la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni realizzati da tutti i soggetti proponenti nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato.

Per la concessione delle agevolazioni previste dai commi si autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la concessione di contributi a fondo perduto e destina 80 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del D.L. 83/2012 (L. 134/2012) per la concessione di finanziamenti agevolati.

Semplificazione per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d’area (articolo 28)

L’articolo 28 reca, in primo luogo, una semplificazione di natura documentale ai fini della definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area, prevedendo che le imprese beneficiarie ricorrano a dichiarazioni sostitutive per attestare, in particolare, l'ultimazione dell'intervento agevolato e le spese sostenute per la realizzazione dello stesso. In caso di mancata presentazione delle dichiarazioni nei termini, viene accertata la decadenza dai benefici, con salvezza degli importi già erogati sulla base dei costi e delle spese sostenute.

E’ previsto un sistema di controlli e ispezioni sugli interventi agevolati volti a verificare l'attuazione degli interventi medesimi nonché la veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Eventuali irregolarità emerse nell'ambito dei controlli comportano la revoca del contributo erogato e l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Le risorse residue dei patti territoriali, a determinate condizioni, ove non costituiscano residui perenti, sono utilizzate per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese.

Dismissione beni pubblici (articolo 25)

L’articolo 25 interviene sulle disposizioni della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145/2018) che hanno introdotto un Programma di dismissioni immobiliari. L’obiettivo delle modifiche è l’estensione agli enti territoriali del perimetro dei soggetti che possono contribuire al piano di cessione di immobili pubblici e l’allineamento della normativa alla giurisprudenza costituzionale secondo la quale gli introiti delle vendite immobiliari da parte degli enti territoriali non possono essere destinati per legge al fondo ammortamento titoli di Stato.

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