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: Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41 – recante misure urgenti di sostegno alle imprese ed agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali connesse all’emergenza da COVID-19

(c.d. “Decreto Sostegni”)

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Si informa che in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021, è stata pubblicato il provvedimento di cui all’oggetto (All.1). Il Decreto Legge dovrà essere convertito in legge ed è quindi passibile di modifiche da parte del Parlamento.

Di seguito segnaliamo le disposizioni principali di specifico interesse per il settore agricolo e agroalimentare, rinviando per l’esame di altre disposizioni più generali, alle comunicazioni effettuate dalla Confederazione.

L’articolo 1 prevede la contribuzione a fondo perduto a tutti i detentori di partita IVA che svolgono attività di impresa compresi coloro che producono reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR . Viene dunque abbandonato il criterio selettivo dei codici ATECO nell’individuazione dei beneficiari, criterio, quest’ultimo, che nei confronti delle nostre associate ha spesso creato difficoltà come più volte segnalato anche la nostra Federazione.

Primo requisito per poter beneficiare del contributo a fondo perduto è che il beneficiario abbia ricavi e compensi non superiori ai 10 milioni di euro nel periodo di imposta antecedente a quello dell’entrata in vigore del decreto in commento.

Secondo requisito è che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi del 2019.

Attesi i due presupposti il quantum del contributo sarà pari ad una percentuale della differenza della suddetta media di fatturato. Tale percentuale varia dal 60% al 20% in ragione dell’ammontare dei ricavi o compensi del beneficiario nel secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto legge in commento.

È comunque previsto un tetto massimo di contributo pari a 150 mila euro ed un minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le persone giuridiche.

Il beneficiario potrebbe anche richiedere che in luogo del contributo gli venga concesso un credito di imposta di eguale importo al contributo da portare in compensazione con F24. Tale scelta qualora effettuata dal beneficiario è irrevocabile.

La domanda di contributo dovrà essere fatta alla Agenzia delle Entrate in modalità telematica anche delegando un CAF. Le modalità ed i termini per fare istanza verranno definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Nell’ambito delle coperture della misura in questione viene abrogato l’articolo 1, commi 14-bis e 14-ter, del Decreto Legge n. 137/2020 che disponevano contributi a fondo perduto in favore degli operatori dei centri commerciali e in favore degli operatori di produzioni industriali nel comparto alimentare e delle bevande.

Segnaliamo inoltre come la norma preveda una disciplina puntuale sulla applicazione degli aiuti previsti dal legislatore nazionale con le disposizioni comunitarie in tema di aiuti COVID. In particolare viene sancito che le disposizioni contenute nella sezione 3.1 (aiuti di importo limitato) e 3.12 (aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti) della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 e successive modifiche/integrazioni si applicano, oltre alle disposizioni relative al contributo a fondo perduto contenute nel decreto in commento, ad una serie ben definita ed elencata di misure previste dal Legislatore nazionale a partire dall’emergenza pandemica che riguardano esenzioni IMU, versamento IRAP, contributi a fondo perduto, crediti di imposta per adeguamento ambienti di lavoro e crediti di imposta per canoni di locazione immobili ad uso non abitativo e affitto di azienda (elenco puntuale delle misure è contenute al comma 13 dell’articolo 1).

Ricordiamo che ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 come da ultimo modificata l’importo massimo di aiuto per singola impresa fruibili in relazione alla sezione 3.1 è pari a 1.800.000 euro (225.000 euro per la produzione primaria

di prodotti agricoli e 275.000 euro per la pesca e l’acquacoltura) per il periodo tra 1 febbraio 2020 e 31 dicembre 2021, mentre per la sezione 3.12 il massimale per singola impresa è pari a 10 milioni per impresa nello stesso periodo; in tale caso è necessario che l’impresa beneficiaria abbia subito una perdita di fatturato del 30% rispetto ad un periodo di riferimento nell’anno 2019 e che la compensazione non superi il 70% (90% per le piccole imprese) dei costi fissi non coperti dai ricavi ovvero delle perdite.

Viene precisato che gli aiuti sopra elencati fruiti ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione possono essere cumulati con altri aiuti ai sensi della medesima sezione e che qualora invece ne vogliano fruire ai sensi della sezione 3.12 i beneficiari dovranno rispettate le condizioni ivi previste e a tal fine dovrà redigere una apposita autodichiarazione. Un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze prevedrà le modalità attuative delle suddette disposizioni ai fine di verificare il rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla citata Comunicazione della Commissione Europea.

Viene infine precisato che per usufruire degli aiuti sopra citati si applica la definizione di impresa unica di cui ai regolamenti comunitari sul de minimis.

L’articolo 3 del decreto dispone un incremento di 1.550 milioni di euro del Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dei lavoratori autonomi e liberi professionisti che abbiano percepito un reddito inferiore ai 50.000 euro nel 2019 ed abbiano subito un calo di fatturato o corrispettivi nel 2020 di almeno il 33% rispetto al 2019.

L’articolo 8 prevede la possibilità di richiedere la CISOA causa Covid nel periodo tra il 1 aprile e il 31 dicembre 2021 per un massimo di 120 giorni.

All’articolo 19 si prevede l’esonero contributivo per le imprese del settore dell’agricoltura e della pesca di cui all’articolo 16-bis del decreto legge n. 137/2020 anche per il mese di gennaio 2021; viene inoltre precisato che tale esonero è usufruibile nei limiti degli aiuti Covid di cui alla Comunicazione della commissione europea sezioni 3.1 e 3.12. Ricordiamo che le imprese agricole e della pesca che usufruiscono di tale esonero sono quelle in possesso del codice Ateco di cui all’allegato 3 del DL n. 137/2020.

Infine segnaliamo che all’articolo 39 viene rifinanziato per l’anno 2021 il Fondo per lo sviluppo delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura di cui alla legge di bilancio   2021 di   ulteriori   200 milioni arrivando così ad uno stanziamento totale di 350

milioni. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dovrà emanare i relativi decreti attuativi che definiscono le relative misure. 

Si allega alla presente il testo del decreto legge in oggetto e si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento.

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