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Decreto Legge 1 giugno 2023 n. 61 – interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatesi a partire dal primo maggio 2023– convertito in legge, con modifica

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Si informa che in Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2023, è stata pubblicato il provvedimento di cui all’oggetto (All.1).

Di seguito segnaliamo le disposizioni principali di specifico interesse per il settore agricolo e agroalimentare, che sono state introdotte dalla legge di conversione, rinviando per l’esame di altre disposizioni più generali, alle comunicazioni effettuate dalla Confederazione (Circolare 17/2023 Prot. 2724/TDV).

L’articolo 12, i cui commi da 1 a 5 sono stati integralmente sostituiti in sede di conversione, consente alle imprese agricole operanti nei territori interessati dagli eventi alluvionali di cui al decreto in esame che hanno subito danni eccezionali e che siano in possesso di un fascicolo aziendale aggiornato, di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004 (comma 1). Il comma 2 prevede che le regioni competenti debbano attuare la procedura di delimitazione grafica dei territori colpiti dagli eventi alluvionali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Entro quindici giorni dal ricevimento della proposta delle regioni, il MASAF dichiara l’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi. Le regioni possono chiedere un’anticipazione a

 

copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell’attività produttiva. Il comma 3 prevede che le domande di aiuto per i danni alle strutture aziendali, alle infrastrutture interaziendali e alle produzioni zootecniche vengano trasmesse alla regione competente, mentre il comma 4 stabilisce che le denunce per i danni alle produzioni vegetali siano trasmesse ad Agri-CAT S.r.l. (Soggetto gestore del Fondo AgriCat). Il comma 5 identifica la dotazione finanziaria volta a sostenere gli interventi previsti dai precedenti commi, nel limite di 100 milioni di euro, dei quali 50 milioni per il ristoro dei danni alle produzioni zootecniche, alle strutture aziendali e alle infrastrutture interaziendali e per gli indennizzi alle produzioni vegetali. Il successivo comma 6, al fine di consentire la concessione di tali aiuti, prevede che con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste venga effettuata, secondo i criteri dettati dal comma 7, la ripartizione delle somme disponibili tra le regioni e province autonome, entro il termine di dieci giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame. Il comma 8 stabilisce che un quota del  Fondo per l’innovazione in agricoltura istituito dalla legge di bilancio 2023 (10 milioni su 75 per l’anno 2023, di 30 su 75 milioni per l’anno 2024 e 35 milioni su 75 per l’anno 2025) venga destinata a sostenere i relativi investimenti e progetti di innovazione realizzati da imprese dei settori dell’agricoltura, della zootecnia, della pesca e dell’acquacoltura con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici, frane ed eventi alluvionali di cui al decreto in esame. Il comma 9 modifica la disciplina del Fondo per gli imprenditori agricoli per la raccolta di legname depositato nell’alveo dei fiumi istituito dall’articolo 1, comma 443, della legge di bilancio 2023 e il successivo comma 9-bis, inserito in sede di conversione, ne incrementa la dotazione di 2 milioni di euro. Il comma 10-bis, inserito in sede di conversione, consente alle imprese agricole danneggiate di ristrutturare i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale e non rateale. Il successivo comma 10-ter, anch’esso inserito nel corso della conversione, reca norme volte ad assicurare la celere conclusione dei procedimenti per l'erogazione di aiuti, benefici o contributi finanziari pubblici prevedendo che, in deroga alle disposizioni di cui al precedente articolo 4 , commi 1 e 2 (termini e procedure amministrative), e conformemente a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 4, i procedimenti per l'erogazione di aiuti, benefici o contributi finanziari pubblici, avviati a partire dal 1° maggio 2023 su istanza delle imprese agricole aventi sede legale o operativa

 

nei territori indicati nell'allegato 1, non siano soggetti a sospensione e sono considerati urgenti al fine di assicurarne la celere conclusione.

L’articolo 12-bis, introdotto durante la fase di conversione, esenta dall’autorizzazione paesaggistica gli interventi urgenti di sistemazione delle aree danneggiate dai movimenti franosi conseguenti agli eventi calamitosi verificatisi dal 1maggio 2023, in cui erano presenti soprassuoli boschivi, nei casi in cui sia necessario il taglio o la rimozione della vegetazione compromessa.

I commi da 3 a 5 dell’articolo 13 recano una disciplina transitoria che differisce di trenta giorni, nell’ambito di alcuni comuni specificamente individuati, i termini per l’adempimento di obblighi posti a carico degli operatori di animali, in tema di identificazione e registrazione degli animali e di eventi ad essi relativi. Tale disciplina transitoria è valevole fino al 31 agosto 2023, e riguarda anche l’applicabilità delle sanzioni previste dalla disciplina vigente a regime per il caso di inadempimento. Sono fatti salvi alcuni particolari adempimenti in materia, espressamente menzionati.

In base all’articolo 20-sexies, comma 1, introdotto in sede di conversione,  dello stesso tenore del l’articolo 5 del così detto “decreto legge ricostruzione” (DL n. 88/2023) che, lo ricordiamo, è stato integralmente recepito nella presente legge di conversione, il Commissario straordinario individua i parametri per la ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi alluvionali, cui destinare contributi, distinguendo tra quelli di immediata riparazione per rafforzare gli edifici residenziali e produttivi, quelli di ripristino o ricostruzione puntuale delle strutture e quelli di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici distrutti o comunque gravemente danneggiati. Il comma 3 definisce la tipologia di contributi concedibili dal Commissario straordinario, fino al 100 per cento delle spese occorrenti. Tra le tipologie di intervento e di danni, segnaliamo che sono risarcibili anche gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, previa presentazione di perizia asseverata nonché danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, previa presentazione di perizia asseverata.

 

 

Si allega il Testo del decreto legge di cui all’oggetto coordinato con le modifiche introdotte in fase di conversione.

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