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Decreto-legge 13 giugno 2023 n. 69– recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti

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Si informa che in Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023, è stata pubblicato il provvedimento di cui all’oggetto (All.1).

Di seguito segnaliamo le disposizioni principali di specifico interesse per il settore agricolo e agroalimentare, rinviando per l’esame di altre disposizioni più generali, alle comunicazioni effettuate dalla Confederazione.

Con l’articolo 8-bis), al fine di assicurare una gestione efficace dei siti afferenti alla rete Natura 2000, si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo volto a finanziare investimenti da parte delle Regioni finalizzati alla realizzazione di misure di ripristino attivo, nonché all'acquisto di strumentazione utile al monitoraggio dell'efficacia di tali azioni, con una dotazione complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024.

L’articolo 10 stabilisce che nelle zone appartenenti alle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite, giornaliero o annuale, di qualità dell’aria ambiente previsti per il materiale particolato PM10, le pratiche agricole di 12 Dall’allegato XI al decreto legislativo n.155 del 2010. - 30 - raggruppamento e abbruciamento, nel luogo di produzione, di paglia e altro materiale vegetale agricolo o forestale naturale non pericoloso (ad esempio gli sfalci) sono ammesse solo nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre (comma 1). Tale disposizione si applica per la prima volta al periodo dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2024 in riferimento alle zone interessate da superamenti dei valori limite comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre 2023 (comma 8) La disposizione sopra descritta non si applica alle zone montane e agricole svantaggiate ai sensi del regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) vigente al momento dell’esercizio delle pratiche agricole oggetto del presente articolo (comma 3). Si stabilisce che chiunque bruci materiali vegetali nel luogo di produzione in violazione di quanto previsto dalle norme sopra descritte è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300 a euro 3.000 (comma 4). Al fine di limitare progressivamente le pratiche agricole oggetto delle norme, nonché di creare filiere di valorizzazione del materiale vegetale naturale, si prevede che le regioni e le province autonome possano incentivare l’attività di raccolta, trasformazione e impiego del materiale in questione per fini energetici e per altre finalità (comma 5). Analogamente, per le medesime finalità indicate al comma 5, si prevede che il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e le autorità competenti possano promuovere accordi di programma con soggetti pubblici e privati nei quali possono essere individuati anche criteri e prassi relativi ai pertinenti utilizzi del materiale vegetale naturale (comma 6). Si stabilisce, infine, che le attività e gli utilizzi di cui ai commi 5 e 6 siano presi in considerazione nella previsione delle misure nazionali e regionali di incentivazione e di finanziamento in materia di qualità dell’aria e di sviluppo rurale e che i provvedimenti relativi al Programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico, e al Piano Strategico nazionale della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2023-2027 assicurano una priorità al finanziamento di tali attività (comma 7).

L’articolo 10-bis, intendono conformare l’ordinamento interno alle sentenze della Corte di Giustizia dell’UE (S. del 27 giugno 2019, resa nella causa C-348/2018, dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-46/2018 e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/2019) relative all’applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari dovuto dagli operatori che hanno superato i quantitativi individuali di produzione di latte e derivati (cd quote latte). Dette sentenze hanno precisato alcuni criteri applicabili per la riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati ai produttori eccedentari e la conseguente rimodulazione dei prelievi supplementari a loro carico. Pertanto, le norme descrivono le modalità con cui l’AGEA esegue le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo. Dette modalità sono definite per le campagne dal 1995/1996 al 2008/2009.

L’articolo 25 apporta una serie di modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, di attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché della delega legislativa di cui all'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari. In particolare, si segnalano le seguenti novità:

• vengono incluse espressamente nell’ambito di applicazione del decreto, oltre alle cessioni di prodotti agricoli ed alimentari eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale, anche quelle eseguite da fornitori che siano stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi quando l’acquirente è stabilito in Italia;

 • è vietato l'annullamento da parte dell'acquirente di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non possa trovare destinazioni alternative per i propri prodotti specificando che un preavviso inferiore a trenta giorni deve essere sempre considerato breve. Si prevede che con regolamento del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono individuati i casi particolari, nonché i settori nei quali le parti di un contratto di cessione possono stabilire termini di preavviso inferiori a trenta giorni. Il testo previgente includeva fra le pratiche soggette a divieto l’annullamento di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso inferiore a 30 giorni, salvo eccezioni da individuare con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

 • si dispone che le denunce relative all’asserita attuazione di pratiche commerciali vietate possono essere presentate all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (ICQRF), anche da parte di fornitori stabiliti in altri Stati membri o Paesi terzi quando l’acquirente è stabilito nel territorio nazionale. Il testo previgente non consentiva ai fornitori di altri Stati membri o di Paesi terzi di presentare la denuncia all’Autorità italiana quando l’acquirente è stabilito nel territorio nazionale.

 

Si allega alla presente il testo del decreto legge13 giugno 2023 n. 69 coordinato con la legge di conversione nonché una versione aggiornata del documento di analisi del decreto legislativo n. 198/2021.

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Matteo Milanesi
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