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Legge 27 dicembre 2023 n. 206 “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del Made in Italy”.

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Si informa che in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2023, è stata pubblicato il provvedimento di cui all’oggetto (All.1).

Di seguito segnaliamo le disposizioni principali di specifico interesse per il settore agricolo e agroalimentare, che sono state introdotte dalla legge, rinviando per l’esame di altre disposizioni più generali, alle comunicazioni effettuate dalla Confederazione.

La legge istituisce un Fondo nazionale del Made in Italy con una dotazione di 700 milioni di euro per il 2023 e 300 milioni di euro per il 2024, con lo scopo di sostenere la crescita delle filiere nazionali strategiche. Il Fondo opera entrando nel capitale sociale di società per azioni, comprese quelle in forma cooperativa, che hanno sede in Italia e operano nei vari settori economici (escluso quello bancario, finanziario e assicurativo) a condizioni di mercato e comunque nel rispetto delle disposizioni comunitarie in tema di aiuti di stato. Si rinvia alla regolamentazione ministeriale le modalità operative del Fondo.

L’articolo 8 prevede la possibilità di finanziare filiere del legno e dell’arredo per sviluppare anche la gestione forestale sostenibile, la vivaistica forestale e le imprese boschive.

L’articolo 9 è dedicato alla filiera dell’olio di oliva e prevede la possibilità per il Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e della forestazione di individuare una modalità di registrazione presso il sistema informativo agricolo nazionale le consegne di olive da olio ai frantoi da parte dei commercianti. La registrazione dovrà avvenire entro sei ore dalla consegna delle olive fatta dagli olivicoltori ai commercianti. Viene inoltre modificata la attuale disciplina per la tenuta del fascicolo aziendale: si prevede che l’obbligo di tenuta del fascicolo incomba sugli olivicoltori e non più su produttori di oli vergini, extravergini e lampanti.

L’articolo 17 è dedicato alle informazioni da trasferire al consumatore circa le fasi di produzione del pane fresco e della pasta: a tal fine viene infatti costituti una commissione tecnica che avrà il compito di redigere delle linee guida che identificano le lavorazioni di particolari qualità nell’ambito di produzione del pane fresco e della pasta di semola di grano duro anche allo scopo di consentire ai produttori di indicare in etichetta la corretta e pertinente evidenza pubblicitaria.

L’articolo 34 prevede la possibilità di certificare i ristoranti operanti all’estero come “ristorante italiano nel mondo” con lo scopo di arginare l’Italian sounding.

Viene istituito un Fondo con dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per la promozione all’estero di prodotti nazionali di qualità funzionali alla corretta preparazione di piatti tipici nazionali 8articolo 35).

L’articolo 36 prevede la possibilità per ISMEA di erogare mutui a tasso agevolato a favore di imprese agricole operanti nel settore primario (compresa la pesca) e della prima trasformazione finalizzato all’acquisizione di imprese che operano nello stesso settore.

L’articolo 37 istituisce un fondo con dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 con il quale è possibile finanziare una serie di azioni volte a tutelare all’estero le indicazioni geografiche registrate ed i prodotti agroalimentari nazionali ovvero quelli prodotti da imprese aventi sede legale e operativa in Italia.

L’articolo 38 istituisce un fondo per la valorizzazione delle pratiche tradizionali e del paesaggio rurale, mentre all’articolo 39 si prevede l’istituzione di fondo per la creazione di distretti del prodotto tipico italiano. All’articolo 40 si prevede l’istituzione di un registro delle “Città di identità” ovvero quelle che si caratterizzano per le produzioni agricole di pregio, in cui operano organismi associativi a carattere comunale aventi lo specifico scopo di promuovere e valorizzare le identità colturali dei loro territori nei mercati nazionali e internazionali.

Gli articoli 47 e 48 sono dedicati a sviluppare tecnologie nelle filiere del made in italy in particolare lo sviluppo di tecnologie blockchain per la tracciabilità delle materie prime e utilizzo di ambienti virtuali immersivi e interattivi utili alle imprese, in sinergia con i servizi abilitanti dell’intelligenza artificiale, allo sviluppo del commercio elettronico relativo a beni e servizi nonché all’efficiente riorganizzazione dei processi produttivi, formativi e di marketing.

Il capo III della legge (articoli da 49 a 57) apporta modifiche alle norme penali, di procedura penale e norme speciali operanti in materia di contraffazione di beni al fine di garantire una maggiore tutela alle imprese.

Da ultimo, si richiama l’attenzione sulla istituzione, in forza dell’articolo 3, della giornata del made in Italy che si celebra il 15 aprile di ogni anno con iniziative che possono coinvolgere istituti scolastici e luoghi in cui si produce il Made in Italy.

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