Riguardo al secondo punto, invece, il Ministero ricorda che il D.Lvo 32/21 (pubblicato in G.U. n.62 del 13.03.2021 e allegato alla presente nota) prevede – già per l’anno corrente – il pagamento da parte dell’operatore di una tariffa di 100 euro per stabilimento/anno e per paese/anno relativa al mantenimento delle liste export di diretta competenza del Ministero stesso. A questo proposito, il Dicastero precisa che per il pagamento di tale tariffa deve essere rispettato il termine del 30 giugno 2021. Le modalità di pagamento sono riportate nell’art. 12 comma 13 del D.Lvo.
Eventuali non conformità comporteranno la cancellazione degli stabilimenti dalle liste export dei paesi terzi.