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LATTE e FORMAGGI

Settore Lattiero-Caseario – Decreto Mipaaf sulle dichiarazioni obbligatorie per il latte e i prodotti lattiero caseari (latte bovino)

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È stato pubblicato sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Decreto Ministeriale recante le Modalità di applicazione dell’articolo 151 del Regolamento (UE) n.1308/2013 per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dell’articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto riguarda il latte bovino.

Con il Decreto in oggetto, il Mipaaf ha introdotto l’obbligatorietà per i primi acquirenti di registrare sul portale SIAN – ogni 20 del mese e per ciascun fornitore – i seguenti dati:

  1. i quantitativi di latte crudo (anche biologico) consegnati dai produttori con l’indicazione del tenore di materia grassa e del tenore di proteine;
  2. i quantitativi di latte acquistati direttamente dai produttori esteri;
  3. i quantitativi di latte acquistati da soggetti non produttori, in Italia o all’estero (in questo caso indicando il Paese di provenienza)
  4. i quantitativi di prodotti lattiero-caseari semilavorati acquistati in Italia o all’estero (in questo caso indicando il Paese di provenienza)

L’unica semplificazione prevista dal Decreto riguarda i quantitativi di latte e di prodotti lattiero-caseari semilavorati acquistati da soggetti non produttori esteri le cui registrazioni sono già disponibili e recuperabili dagli UVAC e dai PIF.

Inoltre, secondo il DM, i trasformatori dovranno registrare trimestralmente, sempre nella banca dati SIAN, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto venduto e le relative giacenze in magazzino.

I piccoli produttori (quelli che effettuano esclusivamente vendite dirette del proprio latte e dei prodotti da esso ottenuti), invece, dovranno registrare ogni anno i quantitativi di latte venduto direttamente e i quantitativi di latte utilizzato per la fabbricazione dei prodotti lattiero-caseari venduti direttamente.

Tutti gli operatori saranno soggetti a controlli, che riguardano, per ogni anno solare, almeno il 10% del latte raccolto dai primi acquirenti di ciascuna regione e almeno il 5% dei trasformatori. Se inadempienti, gli operatori potranno essere soggetti a sanzioni amministrative che vanno dai 5 mila ai 20 mila euro, fino alla chiusura dello stabilimento per un periodo compreso fra i 7 e i 30 giorni.

Le modalità operative attraverso le quali gli operatori potranno adeguarsi alle disposizioni del presente decreto saranno emanate da AGEA, di concerto con le Regioni e l’ICQRF. Nel frattempo, gli operatori continueranno ad effettuare le dichiarazioni attenendosi alle disposizioni oggi vigenti.

Il Decreto, di cui è stata anticipata la pubblicazione sul portale web del Mipaaf, entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Ad oggi, sul sito del Ministero è presente solamente il DM relativo al latte bovino, mentre non compare quello recante le modalità di dichiarazioni obbligatorie per il settore ovi-caprino. L’accaduto dipende da un ritardo della firma di quest’ultimo decreto e della sua relativa trasmissione alla Corte dei conti. Pertanto, non sembrano esserci variazioni rispetto a quanto previsto nella riunione della Conferenza Stato-Regioni del 4 agosto u.s. quando entrambi i decreti sono stati considerati idonei.

Visto l’impatto che tali disposizioni avranno sull’operatività e sull’economia delle aziende del settore lattiero-caseario e in considerazione di alcuni dubbi interpretativi, principalmente legati ai tempi di adeguamento alle nuove disposizioni, in attesa che il decreto venga pubblicato sulla GURI, contatteremo gli Uffici ministeriali competenti per richiedere dei chiarimenti. A tal proposito, chiediamo alle strutture regionali e territoriali di fornirci quanto prima eventuali segnalazioni o richieste di chiarimento provenienti dalle aziende da trasferire al Ministero.

In attesa di eventuali contributi in merito e di fornirvi eventuali aggiornamenti, alleghiamo il testo completo del Decreto.

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